Variabili esterne riducono il valore dell’area edificabile ai fini ici Il valore dell’area edificabile deve essere determinato in base alla situazione reale della zona in cui insistono le particelle del terreno di cui è causa.

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Variabili esterne riducono il valore dell’area edificabile ai fini ici Il valore dell’area edificabile deve essere determinato in base alla situazione reale della zona in cui insistono le particelle del terreno di cui è causa.
No Imu su immobili in costruzione e area edificabile
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Sono esentati dal pagamento dell’Imu gli immobili in via di costruzione, i lastrici solari e le categorie fittizie, che non posseggono una rendita catastale, nonché l’area edificabile utilizzata a fini edificatori.
Le categorie fittizie sono quelle categorie alle quali non è associabile una rendita catastale.
(F1 = area urbana, F2 = unità collabenti, F3 = unità in corso di costruzione, F4 = unità in corso di definizione ed F5 = lastrico solare).
Qui di seguito, quanto espresso dalla Corte di Cassazione in una recente sentenza:
la nozione di fabbricato, di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, rispetto all’area su cui esso insiste, è unitaria, nel senso che, una volta che l’area edificabile sia comunque utilizzata, il valore della base imponibile ai fini dell’imposta si trasferisce dall’area stessa all’intera costruzione realizzata. Per l’applicazione dell’imposta sul “fabbricato di nuova costruzione”, infatti, la norma individua due soli criteri alternativi: la data di ultimazione dei lavori, ovvero, se antecedente, quella di utilizzazione, senza alcun riferimento alla divisione del fabbricato in piani o porzioni (Cass. n. 22808 del 2006). Per la determinazione della base imponibile “di un appartamento in costruzione al primo piano dell’edificio, quindi, non trova applicazione il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 6,
Dove non si applica l’imu
che disciplina l’utilizzazione edificatoria dell’area (individuando come base imponibile il valore dell’area stessa), […] di tal che, nella specie, non essendosi realizzato alcuno dei due presupposti, il comune non poteva assog
gettare ad ICI l’area su cui si sviluppava la cubatura in relazione alla quale era stata conseguita la concessione edilizia per l’appartamento al primo piano, non essendovi altra “area fabbricabile” che quella su cui insisteva l’appartamento a suo tempo realizzato al piano terreno (Cass. n. 23347 del 2004)
Il Dipartimento delle Finanze del Mef, ha richiamato la suddetta sentenza per la risoluzione n.8 del 22 luglio 2013, spiegando che se si utilizza il lastrico solare per la realizzazione di un impianto fotovoltaico che poi serva ad irrorare energia in un immobile, tale lastrico, durante la fase di costruzione dell’impianto, non può essere qualificato come area edificabile per l’imposta municipale propria (Imu).
Il lastrico solare non può essere considerato area edificabile nella fase di costruzione dell’impianto fotovoltaico.
L’Imu non è dovuta non solo sui lastrici solari ma anche su tutte le altre categorie fittizie, come i fabbricati collabenti e le unità in via di costruzione.
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