In caso di morte di uno dei soci, la legge concede ai soci superstiti una triplice opzione: liquidare la quota agli eredi; sciogliere la società; continuare la società con gli eredi stessi, sempre che questi vi acconsentano. Secondo la legge, dunque, la partecipazione sociale non può trasmettersi a causa di morte. E’ necessario l’accordo delle parti perché il rapporto sociale possa continuare con gli eredi del socio defunto. Per l’intuitus personae, tipico delle società di persone, solo con il consenso dei soci superstiti è possibile l’ingresso nella società degli eredi del socio defunto: si ha una modificazione del contratto sociale, per la quale è richiesto il consenso di tutti i soci (art. 2252 c.c.). La partecipazione degli eredi alla società, in sostituzione del socio defunto, si attua in virtù della adesione degli eredi stessi al contratto sociale: non iure hereditatis, bensì inter vivos. Alla morte del socio, il singolo rapporto si scioglie, e gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota, che deve essere fatta nel termine di sei mesi (art. 2289, ult. comma, c.c.). In questo termine, i soci superstiti possono decidere di sciogliere la società. Lo scioglimento anticipato è deliberato all’unanimità (art. 2272, n. 3, c.c.), o anche a maggioranza, se il contratto sociale prevede l’applicazione del principio maggioritario per le sue modificazioni (art. 2252 c.c.). In questo caso, gli eredi debbono attendere la conclusione delle operazioni di liquidazione della società; con la ripartizione dell’attivo, conseguiranno la quota di liquidazione, succedendo nel diritto del socio defunto. Una parte della dottrina riconosce agli eredi il diritto di partecipare alle operazioni di liquidazione, in posizione di parità con i soci superstiti, e quindi di concorrere alle decisioni relative alla nomina dei liquidatori ed alle modalità della liquidazione; gli eredi, secondo questa tesi, subentrano nella posizione del defunto, senza diventare soci: ciò che si trasmette è la posizione del socio in una società in liquidazione, che non ha carattere personale. E’ rimesso alla volontà dei soci superstiti di scegliere se liquidare la quota agli eredi o sciogliere la società; gli eredi non hanno altro diritto che alla liquidazione della quota: sottostanno alla scelta dei soci superstiti, e finché il termine concesso non sia scaduto non possono avanzare pretese. Per risolvere lo stato di incertezza, che può così determinarsi, rispetto alla loro posizione, gli eredi, secondo una opinione, potrebbero chiedere al giudice la fissazione di un termine, entro il quale i soci superstiti debbono precisare la loro volontà. Con l’accordo di tutti, si è visto, è possibile la continuazione della società con gli eredi del socio defunto. Il consenso può manifestarsi anche tacitamente, attraverso la partecipazione degli eredi alle operazioni sociali. Modificandosi il contratto sociale, con l’adesione degli eredi si realizza in definitiva un trasferimento della partecipazione: gli eredi, in questo senso, succedono nella posizione del socio defunto, e non è necessario da parte loro un nuovo conferimento. In mancanza di una espressa volontà contraria, la partecipazione del socio defunto si divide fra gli eredi, ciascuno dei quali diventa socio in proporzione della sua quota ereditaria. Può ammettersi la continuazione della società con alcuni soltanto degli eredi, se gli altri non danno il proprio consenso, e preferiscono pertanto la liquidazione della quota, che sarà fatta dalla società, per la parte loro spettante. Dall’acquisto della qualità di socio, che è l’effetto di un autonomo atto di volontà dell’erede, derivano le normali conseguenze: in particolare, l’erede divenuto socio assume responsabilità illimitata per tutte le obbligazioni sociali, anche antecedenti al suo ingresso in società (art. 2269 c.c.); e ciò anche quando egli abbia accettato l’eredità con beneficio d’inventario. E’ fatta salva, dalla norma in commento, una contraria disposizione del contratto sociale. Il contratto sociale può escludere una o più delle opzioni normalmente riservate ai soci superstiti. Può, ad esempio, prevedere che alla morte del socio si faccia luogo senz’altro alla liquidazione della quota in favore dei suoi eredi: si dispone cioè il consolidamento della società nei soci superstiti, senza alcuna possibilità di continuare la società con gli eredi del socio defunto. Nell’escludere le altre opzioni, il contratto sociale può prevedere che alla morte del socio consegua di necessità lo scioglimento della società, considerandosi essenziale la partecipazione di ciascuno dei soci. In questo caso, gli eredi hanno diritto alla quota di liquidazione e non può essere loro imposta la liquidazione della quota a norma dell’art. 2289 c.c. Il contratto sociale può prevedere infine la continuazione della società con gli eredi. Le clausole di continuazione assumono in pratica vario contenuto; si riconducono a tre tipi fondamentali: clausola di continuazione facoltativa: il contratto sociale attribuisce agli eredi il diritto di continuare nella società; i soci prestano già nel contratto quel consenso alla modificazione, che la legge prevede sia dato dopo la morte del socio, rinunciando al diritto di scelta loro attribuito; la partecipazione degli eredi alla società è pur sempre l’effetto della loro libera adesione al contratto; si riproduce lo schema dell’opzione (art. 1331 c.c.): una proposta irrevocabile, che si integra con l’adesione degli eredi; clausola di continuazione obbligatoria: il contratto sociale impone agli eredi l’obbligo di continuare la società; clausola di successione: si prevede la continuazione della società con gli eredi come una conseguenza automatica dell’acquisto dell’eredità. La clausola di successione differisce dalla clausola di continuazione obbligatoria in ciò che non richiede alcuna esplicita adesione al contratto di società. Quando è previsto l’obbligo di continuazione, l’acquisto della qualità di socio consegue sempre alla dichiarazione di volontà, sia pur obbligata, dell’erede; l’erede che non presta il suo consenso subisce le conseguenze dell’inadempimento: è tenuto al risarcimento del danno nei confronti dei soci superstiti; non sembra invece possibile per questi ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso, a norma dell’art. 2932 c.c. Per converso, operando la clausola di successione, l’accettazione dell’eredità comporta l’acquisto automatico della qualità di socio. Si dubita gravemente della validità di queste due ultime clausole. Esse appaiono in contrasto sia con i principi del diritto successorio sia con i principi del diritto societario. Viene in rilievo la norma che assicura al chiamato all’eredità la possibilità di accettare con beneficio d’inventario, “nonostante qualunque divieto del testatore” (art. 470, comma 2°, c.c.), contro la quale si scontra il principio della responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali “anche anteriori” che di regola consegue all’acquisto della qualità di socio (art. 2269 c.c.). E la nullità della clausola di continuazione obbligatoria, come anche delle clausola di successione, è stata affermata, in quanto il defunto non può disporre dell’interesse dell’erede alla libera scelta della qualità di socio. Nel sistema è il principio che non si può divenire socio a responsabilità illimitata senza una propria dichiarazione di volontà. Certo il chiamato può sottrarsi agli effetti che conseguono all’assunzione della qualità di socio, non accettando l’eredità; sicché – si è sostenuto – la partecipazione alla società è pur sempre l’effetto della sua volontà, implicita nell’accettazione dell’eredità. Non si può però superare il contrasto con l’ordinamento. In particolare si osserva che la clausola di continuazione automatica potrebbe configurare un patto successorio, specie quando fosse indicata la persona dell’erede, o la categoria dalla quale esso deve essere tratto; e, soprattutto, considerando implicita l’adesione alla società nella accettazione dell’eredità, si finirebbe per fare dell’adesione alla società una condizione per l’acquisto dell’eredità, una condizione che sarebbe posta non in un atto di ultima volontà, come è possibile, bensì in un contratto tra vivi. Alla nullità delle clausole di continuazione obbligatoria e di successione si è cercato un rimedio. In base al principio di conservazione del negozio giuridico (art. 1367 c.c.), si è suggerito di interpretare le clausole in questione come promessa del fatto del terzo. La clausola è posta nell’interesse dei soci superstiti; il socio promette attraverso una tale clausola il fatto del terzo, e cioè l’adesione alla società degli eredi, e naturalmente gli eredi rispondono, in quanto eredi, a norma dell’art. 1381 c.c. nel caso in cui il fatto promesso non si realizzi. L’erede, terzo rispetto alla promessa, non è obbligato a partecipare alla società; egli è soltanto obbligato come erede, illimitatamente o intra vires, a seconda che l’accettazione sia semplice o con beneficio d’inventario, nel caso in cui la promessa del suo autore non si realizzi. In conclusione, la partecipazione dell’erede alla società, anche quando sia prevista nell’atto costitutivo, è sempre una facoltà personale dell’erede, e dipende esclusivamente dalla volontà di questo, anche se su tale volontà possa avere influenza l’assunzione di un obbligo da parte del socio defunto. La partecipazione si attua per atto tra vivi e non iure haereditario. Se l’erede è incapace, il consenso sarà per lui prestato dal rappresentante legale, con le debite autorizzazioni: l’art. 2294 c.c., per la partecipazione a società commerciali, nella qualità di socio a responsabilità illimitata, richiede “in ogni caso” l’osservanza delle formalità prescritte. Nessuna responsabilità può sorgere a carico dell’erede incapace, quando non sia stata concessa la necessaria autorizzazione, giacché l’inadempimento deriva da un fatto indipendente dalla sua volontà. Il contratto sociale può prevedere la continuazione della società con un legatario; la partecipazione alla società segue sempre alla dichiarazione di volontà del successore, sì che non si può parlare di disposizione sulla successione futura.