Ancora poca chiarezza sul caso Pacchieri
Qui di seguito l'interrogazione a risposta scritta, che ho depositata oggi, ai Ministri Bonino e Cancellieri sul caso di Alessandra Pacchieri.
Ai Ministri degli Affari esteri e della Giustizia,
Per sapere - Premesso che:
Quindici mesi fa una cittadina italiana in stato interessante, Alessandra Pacchieri, durante un viaggio di lavoro in Inghilterra ed in seguito ad un attacco di panico, probabilmente provocato da un’errata assunzione dei farmaci prescritti per un disordine bipolare, era stata trasferita presso la clinica inglese Horlow Essex;
Durante il periodo di degenza, è nata una bambina che, date le condizioni di salute della madre, è stata affidata ai servizi sociali della Contea dell’Essex;
Nel provvedimento di affido del Giudice si legge che i medici che avevano in cura Alessandra erano contrari a separare madre e figlia e lo stesso giudice, nei successivi colloqui, trovava la donna in buono stato;
Nei mesi successivi la madre ha fatto ritorno in Italia per ricongiungersi con le altre due figlie, proseguendo le cure;
Attualmente le sue condizioni di salute sono notevolmente migliorate e per questo ha avanzato richiesta presso il Tribunale di Firenze per l’affido, negato successivamente, alla zia paterna;
La piccola è stata dichiarata adottabile dalle Autorità inglesi, impedendo così alla madre di rivederla e tenerla con sé;
Dopo numerose istanze per ottenere un intervento delle Autorità italiane per porre termine alle illegittime ingerenze delle autorità inglesi, il Tribunale ha ordinato la formazione di separato fascicolo intestato alla piccola da trasmettere al PM per riferire sulla giurisdizione e la competenza;
Tale fascicolo è stato inviato sia al Tribunale che ai servizi sociali inglesi ma anche al Consolato Italiano a Londra, senza alcun risultato;
È stata trasferita la competenza al Tribunale dei Minorenni di Roma che ha dichiarato di non riconoscere il provvedimento della Corte inglese perché contrario alle norme italiane e internazionali di ordine pubblico;
Il presupposto della dichiarazione di adottabilità è lo stato di abbandono del minore e dell’inesistenza di familiari che possano prendersene cura;
Il regolamento CE 2201/2003, in materia di competenza, riconoscimento ed esecuzioni di decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, stabilisce che “in caso di urgenza, le autorità giurisdizionali di uno stato membro possono adottare provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge interna relativamente alle persone presenti in quello Stato”; in sintesi, quindi, non è dato alcun potere allo stato estero di adottare provvedimenti di carattere definitivo quali una dichiarazione di adottabilità ed il conseguente provvedimento di adozione, soprattutto quando il minore non è in stato di abbandono;
Gli stati in questione, italiano e inglese, sono firmatari della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;
La Costituzione italiana tutela la maternità e l’infanzia e agevola la formazione delle famiglie, ai sensi degli artt. 29 e ss. :-
Le motivazioni che hanno portato un atteggiamento di indifferenza da parte del Consolato italiano a Londra che dovrebbe tutelare ogni cittadino italiano presente sul territorio inglese,
quali azioni si intenda intraprendere per il trasferimento di competenza dai servizi sociali inglesi a quelli italiani, per valutare il caso in Italia e l’eventuale adozione da parte della zia paterna della minore.











