March 20th.

seen from United States
seen from Germany
seen from United States
seen from Russia
seen from United States
seen from United States
seen from Ukraine
seen from United States

seen from Australia

seen from Mexico
seen from Netherlands

seen from Canada
seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from China
seen from China
seen from United States
seen from United States
seen from Malaysia
March 20th.
Sistemi & Consulenze Formazione e addestramento dei carrellisti e mulettisti: "… Nel caso l'utilizzo di attrezzature richieda conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione e addestramento adeguati …." L'uso dei carrelli elevatori rientra in quanto sopra indicato.(art. 71 comma 7 lett a) D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).Per tale motivo e anche in base all'art. 37 del citato D.Lgs. 81/08 e s.m.i.:il Datore di Lavoro che impiega "carrellisti" deve garantire la partecipazione a corsi di formazione tarati sull'esperienza e competenza reale degli stessi addetti.Dal 12 marzo 2013 la normativa relativa alla formazione per l'abilitazione alla conduzione di carrelli elevatori (conosciuta anche come "patentino") è cambiata. I corsi, secondo le nuove direttive, debbono avere una durata minima di 12 ore delle quali 8 di teoria e 4 di esercitazioni pratiche sul "muletto".
www.sistemieconsulenze.it