Pierre Colard N555SRT

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Pierre Colard N555SRT
Establishing clear rules and guidelines for sellers and buyers for customs clearance services in Los Angeles Port.
As global trade and shipping continue to thrive, it becomes crucial for sellers and buyers to have a clear understanding of internationally recognized rules that govern their transactions. One such set of rules is known as Incoterms or International Commercial Terms.
N555SRT Ex Liatti Works car, a few kilometers before to burn... Pierre Colard, Rallye terre de Provence 1999
Cameracar della Vernasca Silver Flag 2018, con Luigi Moreschi su
De Tomaso Pantera Gruppo 4 Ex Ufficiale
della Scuderia Tazio Nuvolari Italia e video di Italiansupercarvideo
For sale in Italy: http://www.carclassic.com/stock.asp?Ref=EM20&Lang=fr
For sale!! ex Didier Auriol and later Pierre César Baroni Ford sierra cosworth
L'importanza di vendere bene (e scegliere accuratamente lo spedizioniere e i termini di resa)
Pubblichiamo uno stralcio (segue link al testo completo) di un articolo uscito su Mercato Globale relativo all'importanza della scelta del miglior termine di resa e dello spedizioniere da parte del venditore:
"Molti operatori provano un senso di sicurezza per aver venduto franco fabbrica o fob. Va invece posta massima attenzione all'aspetto assicurativo e alla scelta del trasportatore".
LE FALSE SICUREZZE DEGLI ESPORTATORI
In caso di vendita Ex Works, FCA, FOB (ma anche CFR) spetterebbe al compratore provvedere alla copertura assicurativa (ma non esiste alcun obbligo da parte sua, come mettono in rilievo gli Incoterms).
Molti incauti venditori danno invece per scontato che, essendo in tutto o in gran parte i rischi di perdite o avarie a carico della controparte, questa si incarichi automaticamente dell'assicurazione.
Se, tuttavia, l'acquirente dimentica di stipulare il contratto di assicurazione o sottoscrive un'assicurazione insufficiente avrà la tendenza, in caso di sinistro, a considerare il venditore come responsabile del danno subìto invocando la non conformità della merce e/o degli imballaggi e defalcando da quanto dovuto per la fornitura l'importo dell'eventuale pregiudizio.
E' una ben magra soddisfazione per l'esportatore quella di avere, magari, ragione da un punto di vista strettamente giuridico (perché a termini di contratto la consegna si è perfezionata) se, nella realtà, il suo cliente insoddisfatto è un cliente perso o se il pagamento è intervenuto, ma con una importante decurtazione che assottiglia od elimina il margine di guadagno previsto.
E' verissimo che, adempiuto il proprio obbligo di consegna nel punto convenuto, se l'acquirente non provvede a ritirare e a pagare la merce perché danneggiata o distrutta nel corso del viaggio, il venditore può chiamare il destinatario a rispondere delle conseguenze derivanti dalla violazione di un obbligo contrattuale.
Ma nella pratica la controversia si presenta spesso di difficile soluzione e con esito quanto mai incerto a causa dei tempi, dei costi che devono essere sostenuti e delle difficoltà a individuare le rispettive obbligazioni anche a causa di una carente regolamentazione del rapporto.
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