Un architetto e un progettista: il loro miglior lavoro
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Un architetto e un progettista: il loro miglior lavoro
Rotterdam, i progettisti studiano una città a prova di inondazioni
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Rotterdam è una città completamente circondata dai fiumi. La città sa bene che le inondazioni non possono essere sopportate contenendo l’acqua piovana. Per questo si è cercato di trasformare la superficie in una specie di deposito acquitrinoso. Così, tutto è stato studiato in modo che possa contenere l’acqua. Sono stati creati impianti di stoccaggio per raccogliere l’acqua piovana e molte aree verdi, così come le facciate e le coperture delle abitazioni che hanno delle proprietà assorbenti.
L’idea ulteriore è quella di creare una serie di quartieri galleggianti, da terminare nei prossimi tre anni. La progettazione prevede anche un padiglione galleggiante che funga da centro conferenze, situato nella zona porto.
C’è stato dunque lo spostamento degli impianti elettrici dalle cantine, dove normalmente sono situati, ai piani alti degli edifici. I pavimenti in legno sono stati sostituiti con superfici a prova d’acqua. I tetti verdi sono 140.00 mq dal 2008 e nel 2014 dovrebbero arrivare a 200.000.
La riduzioni fiscali sono aumentate per coloro che pongono in essere comportamenti “green” come la raccolta dell’acqua piovana. La cosa da capire è che città come Rotterdam sono a forte rischio di inondazioni, per questo bisogna imparare a conviverci.
Tali soluzioni di implementazione e innovazione sono viste come un chiaro vantaggio. Questo non accade perché sia meglio prevenire che curare, ma perché nell’ottica del fare business conviene. I ricercatori e progettisti del paese hanno ormai dei livelli tali di esperienza che vengono richiesti anche fuori patria, proprio per la loro esperienza e soluzioni progettuali. Stando a quanto chiesto dalla città di New Orleans, vi sono trattative con molti paesi dell’America Latina, Sud Africa ed Asia dell’Est.
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L’art. 90 co. 8 dice “no” all’esclusione dei progettisti
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Il progettista non viene escluso automaticamente dalla fase di affidamento dell’appalto o della concessione, se dimostra che la sua partecipazione alla progettazione non comporta un vantaggio tale da falsare la concorrenza con gli altri operatori.
Ciò è quanto previsto dalla modifica introdotta col disegno di legge Europea 2013-bis, approvato in via preliminare il 20 settembre scorso dal Consiglio dei ministri per adeguare la normativa italiana agli obblighi imposti dall’Ue. Sappiamo che sono state aperte nei confronti dell’Italia delle procedure contenziose e pre-contenziose. Assieme a questo, il Consiglio dei ministri ha approvato preliminarmente anche il disegno di legge di delegazione europea 2013-bis.
Il ministro per gli Affari Europei, Enzo Moavero Milanesi, ha spiegato che con tali atti il Governo ha riaffermato operativamente la volontà di ridurre l’alto numero di procedure di infrazione al diritto UE.
Il fatto che in Italia le norme non siano pienamente in vigore, crea ai cittadini una lesione nei diritti.
Art. 90, comma 8 del Codice Appalti
Il Codice dei Contratti all’articolo 90 disciplina la “progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici”. Il comma 8 prevede che “Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all’affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti”.
Le modifiche introdotte dal ddl Europea 2013-bis
Il disegno di legge Europea 2013-bis ha sostituito le parole: “partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi” con le seguenti: “essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi”.
Inoltre, dopo il comma 8 è aggiunto il comma 8-bis, il quale prevede che “I divieti di cui al comma 8 non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non sia tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.”.
Il disegno di legge Europea 2013-bis e quello di delegazione europea 2013-bis saranno inviati alla Conferenza Stato-Regioni, la quale darà il suo parere nella sessione europea. Dopodichè, i due Ddl saranno di nuovo sottoposti al Consiglio dei ministri, per l’approvazione definitiva e quindi inviati al Parlamento per completare l’iter legislativo.
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