Agli ausiliari del traffico solo le strisce blu e gli ispettori del trasporto pubblico limitati alle sole corsie riservate ai tram. Cassazione Sentenza n. 2973/16
Finisce in Cassazione un ricorso contro una semplice multa per divieto di sosta. In primo grado e in appello, i giudici ritenevano che la multa elevata da un ispettore della società di trasporti, espressamente autorizzato anche ad accertare le violazioni in materia di sosta su tutto il territorio comunale, fosse legittima.
Secondo la Corte di Cassazione, che si è espressa con Sentenza n. 2973 del 15 gennaio 2016, i giudici del merito non colgono esattamente i principi regolatori della materia.
Ed in effetti in motivazione si legge: " ... il precedente di legittimità richiamato dall'estensore della sentenza impugnata (Cass. n. 22676/2009), ed alle cui argomentazioni si era ampiamente rifatto, era in realtà contrastato da altra pressochè coeva decisione della Suprema Corte (Cass. n. 551/2009), che aveva invece optato per un'interpretazione restrittiva del plesso normativo sopra indicato".
Tuttavia secondo la S.C., nella sentenza in commento, tali richiami non paiono pertinenti al caso di specie. In sostanza la sentenza n. 551 del 2009 "è l'unica ad essersi effettivamente occupata dell'ipotesi della contravvenzione rilevata da un appartenente al personale ispettivo dell'azienda di trasporti cittadina, laddove nelle altre pronunce sono contenute ricostruzioni di carattere generale, ma funzionali però alla decisione circa la legittimità di una violazione contestata da un ausiliario del traffico". Non solo. Continua la Suprema Corte, "la lettura restrittiva offerta dalle Sezioni Unite circa i poteri di accertamento degli ausiliari del traffico, che siano dipendenti delle società di gestione dei parcheggi, intesa per l'appunto a limitare il potere di accertamento alle sole aree adibite al parcheggio a pagamento, seppure commesse nell'area oggetto di concessione, ma solo limitatamente agli spazi distinti con strisce blu, di riflesso porta argomenti all'individuazione di un'analoga limitazione anche per i poteri degli appartenenti al personale ispettivo. Come i primi possono rilevare le infrazioni che appaiono idonee a compromettere la funzionalità della gestione delle sole aree in concessione, così i secondi devono ritenersi abilitati al rilievo delle sole infrazioni che possano pregiudicare il funzionamento del servizio di trasporto pubblico affidato alla società di cui sono dipendenti, non apparendo diversamente giustificabile il richiamo fatto dal legislatore nel comma 133, alle corsie riservate al trasporto pubblico".
Per concludere la Corte di Cassazione esprime il seguente principio di diritto:
"i dipendenti di aziende esercenti il trasporto pubblico di persone aventi funzioni ispettive ai quali, ai sensi della L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 133, siano state conferite le funzioni di cui al comma 132 del medesimo articolo, possono accertare le violazioni in materia di circolazione e sosta in funzione di prevenzione e di accertamento, limitatamente alle corsie riservate al trasporto pubblico, ai sensi dell'art. 6 C.d.S., comma 4, lett. c), essendo esclusa la possibilità di estendere l'esercizio di tali poteri all'intero territorio cittadino".










