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La riforma AVS 2030 non elimina il problema: il gap previdenziale esiste già
La nuova riforma AVS 2030 nasce da un dato semplice: nei prossimi anni molte persone nate tra gli anni Sessanta e Settanta raggiungeranno l’età della pensione. La pressione sul sistema aumenterà, mentre il rapporto tra chi lavora e chi percepisce una rendita diventerà sempre più delicato.
Il Consiglio federale non propone un aumento dell’età di riferimento. La linea scelta è diversa: scoraggiare il pensionamento anticipato, incentivare chi resta attivo più a lungo e migliorare alcuni meccanismi contributivi. Secondo l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, queste misure potrebbero generare circa 600 milioni di franchi all’anno di entrate supplementari fino al 2040.
È un intervento importante, ma non risolve il punto centrale per il singolo assicurato: il gap previdenziale esiste già oggi.
La rendita AVS ordinaria, anche con una durata contributiva completa, è compresa tra 1’260 e 2’520 franchi al mese. Il primo pilastro non è pensato per mantenere da solo il tenore di vita precedente. Il sistema svizzero si basa infatti sull’integrazione tra primo pilastro, secondo pilastro e previdenza privata. Il secondo pilastro ha il compito, insieme all’AVS, di consentire un adeguato mantenimento del tenore di vita. Ma anche questa combinazione non garantisce automaticamente la copertura del reddito desiderato, soprattutto per chi ha avuto carriere discontinue, redditi variabili, periodi senza contribuzione, lavoro autonomo, part-time o salari medio-alti.
Il problema è ancora più evidente se si guarda al tasso di sostituzione: cioè alla quota del reddito da lavoro che viene sostituita dalla pensione. Secondo l’OCSE, in Svizzera chi ha redditi elevati rischia una forte caduta del reddito disponibile al pensionamento. Per i lavoratori che guadagnano il doppio del salario medio, la pensione netta attesa può arrivare al 25% o meno del reddito netto precedente.
La riforma AVS 2030 punta a stabilizzare il sistema, non a garantire a ogni persona lo stesso livello di vita avuto durante l’attività professionale. Questo è il punto da comprendere: una riforma del primo pilastro può migliorare l’equilibrio finanziario generale, ma non colma automaticamente il divario individuale tra reddito da lavoro e reddito da pensione.
Per questo l’integrazione previdenziale non è un dettaglio. È una necessità.
Il tempo è la variabile decisiva. Più si aspetta, meno margine resta. Accumulare capitale previdenziale richiede anni, disciplina, rendimento composto e continuità. A cinquantacinque o sessant’anni è ancora possibile intervenire, ma il costo dello sforzo aumenta. A ridosso della pensione, invece, molte soluzioni diventano parziali, tardive o insufficienti.
Si invecchia prima di quanto si pensi dal punto di vista previdenziale. Non perché la vecchiaia arrivi improvvisamente, ma perché il tempo utile per costruire una rendita adeguata finisce molto prima dell’età ufficiale di pensionamento.
La vera domanda, quindi, non è solo quando andrò in pensione. La domanda corretta è con quale reddito ci arriverò.
AVS 2030 segnala che il sistema deve essere stabilizzato. Per il cittadino, però, il messaggio è ancora più concreto: la previdenza obbligatoria resta fondamentale, ma non basta sempre. Chi vuole mantenere autonomia, libertà di scelta e qualità di vita deve integrare per tempo, verificare la propria situazione previdenziale e costruire una strategia personale prima che il tempo diventi il vero limite.
Fonti:
RSI, Il Consiglio federale ha presentato la nuova riforma AVS 2030, 21 maggio 2026 https://www.rsi.ch/rete-uno/programmi/informazione/notizie-in-lingua-facile/Notizie-in-lingua-facile--3682793.html
Consiglio federale, Il Consiglio federale avvia la procedura di consultazione sulla riforma AVS 2030, 20 maggio 2026 https://www.admin.ch/it/newnsb/0vkJwFZtbF9R6b1gYHFwY
Ufficio federale delle assicurazioni sociali, AVS 2030: stabilizzare e modernizzare l’AVS https://www.bsv.admin.ch/it/avs-2030-it
Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Riforme in corso https://www.bsv.admin.ch/it/riforme-in-corso
Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Previdenza per la vecchiaia https://www.bsv.admin.ch/it/previdenza-per-la-vecchiaia
Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Guida assicurazioni sociali per le PMI, 2026, PDF https://www.bsv.admin.ch/dam/it/sd-web/CEMzEhplKCJn/i_kmu_2026_def.pdf
Ufficio federale delle assicurazioni sociali, La previdenza per la vecchiaia svizzera, 2026, PDF https://www.bsv.admin.ch/dam/it/sd-web/HPs3-Czqe8-1/BSV_AHV_BroschureA5_IT_2026.pdf
Dipartimento federale dell’interno, Il Consiglio federale definisce le linee direttrici della riforma AVS2030, 26 novembre 2025 https://www.edi.admin.ch/it/il-consiglio-federale-definisce-le-linee-direttrici-della-riforma-avs2030
OECD, Pensions at a Glance 2025, Net pension replacement rates https://www.oecd.org/en/publications/2025/11/pensions-at-a-glance-2025_76510fe4/full-report/net-pension-replacement-rates_a7a9e376.html
Grandine in Ticino: quando un danno all’immobile può diventare un problema finanziario
9 Giugno 2026
Alex Ghibellini Wealth Planner
La violenta grandinata che ha colpito il Mendrisiotto e il Luganese martedì 6.gougno 2026 riporta al centro una questione spesso sottovalutata: in Ticino l’assicurazione dell’immobile contro incendio ed eventi naturali non è obbligatoria. Questo significa che, a differenza di quanto accade nella maggior parte dei cantoni svizzeri, il proprietario può scegliere se assicurare o meno il proprio stabile e, se decide di farlo, può rivolgersi liberamente a una compagnia privata.
La conseguenza è semplice: se l’immobile è assicurato, i danni da grandine all’edificio vengono normalmente trattati nell’ambito dell’assicurazione stabili, secondo le condizioni contrattuali. Se invece l’immobile non è assicurato, il costo resta a carico del proprietario. Il punto non è quindi solo meteorologico, ma patrimoniale. La grandine non è un evento raro in Svizzera e il Ticino meridionale rientra tra le aree in cui il fenomeno è più frequente. MeteoSvizzera indica che nel Ticino meridionale, in alcuni luoghi, la grandine può verificarsi in media fino a tre volte all’anno.
Il danno economico può variare molto. Una grandinata può lasciare segni limitati su tapparelle, grondaie, lamiere, intonaci o arredi esterni, ma può anche danneggiare tetti, lucernari, facciate, serramenti, cappotti termici e impianti fotovoltaici. Il salto di gravità avviene quando il danno non è solo estetico, ma funzionale: infiltrazioni d’acqua, rottura della copertura, compromissione dell’isolamento o necessità di sostituire intere porzioni di facciata o tetto. In questi casi il costo può passare rapidamente da poche migliaia a decine di migliaia di franchi.
Il rischio di rovina finanziaria per una singola grandinata, per un proprietario con buona liquidità e un immobile ordinario, resta generalmente contenuto. Il rischio di una spesa improvvisa rilevante, invece, è concreto. Per molte economie domestiche, un danno non assicurato da 10’000, 20’000 o 30’000 franchi può diventare un problema serio, soprattutto se arriva insieme ad altri costi: auto danneggiata, franchigie, perdita d’uso di locali, infiltrazioni, riparazioni urgenti o sostituzione di elementi esterni.
Il problema è ancora più evidente per immobili con superfici esposte o materiali sensibili. Facciate intonacate, cappotti termici, grandi vetrate, lucernari, frangisole, tende tecniche, pannelli solari e coperture leggere aumentano la vulnerabilità economica. Anche quando la struttura portante non è compromessa, il ripristino dell’involucro edilizio può essere costoso. Le raccomandazioni svizzere sulla regolazione dei danni da grandine agli edifici mostrano, ad esempio, che per le facciate il passaggio da riparazione parziale a danno totale può dipendere dall’estensione della superficie colpita.
In Ticino, quindi, il fatto che l’assicurazione non sia obbligatoria non rende il rischio marginale. Rende semplicemente il rischio una scelta individuale. Chi non assicura l’immobile sta implicitamente decidendo di autoassicurarsi, cioè di tenere su di sé l’intero impatto economico di un evento naturale. Questa scelta può essere razionale solo se il proprietario dispone di riserve sufficienti per sostenere senza difficoltà il peggior danno ragionevolmente prevedibile.
La domanda pratica non è se la grandine colpirà sicuramente un determinato immobile, ma se il proprietario può permettersi di affrontare subito un danno importante senza compromettere la propria stabilità finanziaria. Se la risposta è no, l’assicurazione stabili contro incendio ed eventi naturali non va vista come una formalità, ma come uno strumento di protezione patrimoniale.
Articolo originale:
La violenta grandinata che ha colpito il Mendrisiotto e il Luganese martedì 6.gougno 2026 riporta al centro una questione spesso sottovaluta
Fonti:
• AXA, Danno causato da tempesta: quale assicurazione paga?, https://www.axa.ch/it/privatkunden/blog/a-casa/appartamento-e-casa/danni-da-tempesta.html
• NCCS, Climatologia svizzera della grandine, https://www.nccs.admin.ch/nccs/it/home/il-nccs/le-tematiche-prioritarie/climatologia-svizzera-grandine.html
• Associazione Svizzera d’Assicurazioni, Raccomandazioni riguardanti la regolamentazione dei danni da grandine agli edifici, https://svv.ch/sites/default/files/media/documents/2023-01/Flyer%20RL%20zur%20Regulierung%20von%20Hagelsch%C3%A4den%20an%20Geb%C3%A4uden_2022_IT.pdf
Comparis: rincari, investimenti e casa di proprietà dominano le preoccupazioni finanziarie degli svizzeri
06 Maggio 2026
Alex Ghibellini - Wealth Planner
Durante una live-chat organizzata dal comparatore svizzero Comparis e rilanciata da 20 Minuten, l’esperto finanziario Michael Kuhn ha risposto alle domande della community affrontando alcuni dei temi economici più sentiti in Svizzera: premi di cassa malati, risparmio, investimenti, criptovalute e acquisto immobiliare.
Tra gli argomenti più discussi emerge il crescente peso dei costi fissi sulle famiglie svizzere, in particolare dei premi dell’assicurazione sanitaria obbligatoria. Alla domanda sul perché lo Stato non introduca un tetto massimo ai premi, Kuhn ha ricordato che il sistema sanitario svizzero si fonda sulla concorrenza tra assicuratori e sulla responsabilità individuale. Secondo l’esperto, un limite imposto dallo Stato comporterebbe inevitabilmente maggiori costi pubblici, che finirebbero per ricadere sull’intera collettività attraverso fiscalità o altri meccanismi redistributivi.
Molte domande hanno riguardato anche il rapporto sempre più difficile tra aumento del costo della vita e capacità di risparmio. Kuhn ha riconosciuto che per redditi bassi e medi la situazione è concretamente problematica, soprattutto alla luce dell’aumento simultaneo di affitti, premi sanitari e spese alimentari. La strategia suggerita consiste nell’analizzare annualmente tutte le uscite fisse, verificando possibili ottimizzazioni su assicurazioni, abbonamenti, telefonia e consumi energetici.
L’esperto ha inoltre sottolineato come in Svizzera molte persone risultino “doppio o triplo assicurate” senza esserne pienamente consapevoli, ad esempio per coperture viaggio già incluse in carte di credito, assicurazioni economia domestica o pacchetti complementari.
Sul fronte degli investimenti, Kuhn ha ribadito una linea prudente ma favorevole all’esposizione ai mercati finanziari. Per gli investitori privati, la soluzione più equilibrata resta secondo lui quella dei ETF globali a basso costo, evitando concentrazioni eccessive su singoli titoli o mercati regionali. Risparmio e investimento, ha spiegato, non sono concetti opposti ma complementari: prima si costruisce una riserva di emergenza, poi si investe parte del capitale disponibile.
Anche il tema delle criptovalute ha attirato forte interesse. Interrogato sul Bitcoin, Kuhn ha definito gli investimenti crypto “ad alto rischio”, suggerendo eventualmente un’esposizione limitata tra il 5 e il 10% del patrimonio disponibile e solo dopo aver accumulato un fondo di emergenza equivalente ad almeno tre-sei mensilità di spese, o addirittura quattro-otto mesi per le famiglie. Ha inoltre raccomandato l’utilizzo esclusivo di piattaforme affidabili e, per i principianti, strumenti semplificati rispetto alla gestione autonoma di wallet privati.
Per quanto riguarda , poiché non genera redditi periodici. Sul celebre Goldvreneli svizzero da 20 franchi, oggi valutato oltre 650 franchi, l’esperto ha evidenziato il carattere relativamente stabile e fisico dell’investimento, pur sottolineando che chi ricerca massima redditività potrebbe trovare opportunità migliori altrove.
Ampio spazio è stato dedicato anche al mercato immobiliare. Diversi utenti hanno chiesto se, nell’attuale contesto economico, acquistare casa abbia ancora senso. Kuhn ha invitato a valutare l’immobile come investimento di lungo periodo, evitando decisioni basate sulle oscillazioni di breve termine del mercato. Secondo l’analista, la convenienza dipende fortemente dalla posizione dell’immobile, dalle risorse finanziarie personali e dalla capacità di sostenere non solo i costi immediati, ma anche quelli strutturali e futuri della proprietà.
Interessante anche il passaggio dedicato agli immobili in diritto di superficie (Baurecht), una formula molto diffusa in Svizzera che consente di acquistare l’edificio senza il terreno sottostante. Kuhn ha spiegato che il vantaggio principale è il minor prezzo iniziale d’acquisto, compensato però da canoni periodici e da prospettive di rivalutazione patrimoniale generalmente limitate.
Infine, l’esperto ha ribadito l’importanza dell’educazione finanziaria precoce. Secondo Kuhn, il risparmio dovrebbe iniziare “dal primo franco guadagnato”, non soltanto per accumulare capitale ma soprattutto per sviluppare disciplina finanziaria e abitudini sostenibili nel lungo periodo.
28° Regime UE: la nuova frontiera fiscale europea che guarda all’Estonia e sfida la Svizzera
Alex Ghibellini - Wealth Planner
12 Maggio 2026
Negli ultimi anni il dibattito europeo sulla competitività delle imprese si è spostato da una logica puramente regolatoria ad una logica strutturale: come permettere alle aziende europee di crescere, raccogliere capitali e operare in più Stati senza essere soffocate da 27 sistemi giuridici e fiscali differenti. È in questo contesto che nasce il cosiddetto 28° regime, spesso chiamato anche EU Inc.
L’idea è semplice nella teoria ma potenzialmente rivoluzionaria nella pratica: creare un quadro societario europeo opzionale, parallelo ai sistemi nazionali, che permetta ad una società di operare nell’Unione Europea con regole armonizzate in materia societaria, digitale, amministrativa e, almeno parzialmente, fiscale.
Per un imprenditore svizzero il tema è particolarmente interessante. La Svizzera continua infatti ad essere uno dei Paesi più competitivi d’Europa sotto il profilo fiscale e amministrativo, ma il 28° regime potrebbe cambiare profondamente il modo in cui alcune aziende internazionali scelgono la propria struttura operativa europea.
La vera domanda non è quindi se il 28° regime sostituirà la Svizzera o l’Estonia, da cui ha preso spunto il 28esimo regime. La domanda corretta è: quali combinazioni strategiche potrebbero emergere tra sistemi differenti?
Il progetto europeo nasce da una constatazione ormai condivisa anche a Bruxelles: il mercato unico europeo è spesso “unico” solo teoricamente. Una startup o una PMI che vuole espandersi in cinque Paesi europei deve ancora affrontare differenti registri societari, sistemi fiscali, regole sul lavoro, normative sulle insolvenze e procedure amministrative. Questo produce costi enormi, soprattutto per le imprese innovative e digitali.
La Commissione Europea ha quindi iniziato a promuovere il concetto di una EU Inc., cioè una forma societaria europea armonizzata, pensata soprattutto per startup, scaleup e imprese tecnologiche.
Dal punto di vista fiscale, però, il tema è molto più delicato.
L’Unione Europea può armonizzare diversi aspetti del diritto societario con regolamenti europei, ma la fiscalità diretta rimane ancora fortemente legata alla sovranità nazionale. Per questo motivo molti osservatori ritengono che il 28° regime potrà realisticamente armonizzare alcuni aspetti amministrativi e societari, ma difficilmente potrà imporre una vera fiscalità unica europea nel breve termine.
Ed è proprio qui che entra in gioco il confronto con l’Estonia e la Svizzera.
L’Estonia è diventata negli ultimi quindici anni una sorta di laboratorio fiscale europeo. Il suo sistema è spesso descritto superficialmente come “0% di tasse”, ma questa definizione è imprecisa. In realtà il modello estone si basa sulla tassazione differita degli utili.
In Estonia gli utili non distribuiti non vengono tassati immediatamente. La tassazione societaria si applica principalmente quando il profitto viene distribuito sotto forma di dividendo. In pratica:
reinvestimento degli utili: tassazione immediata pari a zero;
distribuzione degli utili: imposizione societaria al momento del pagamento.
Questo crea un effetto molto potente per le imprese in crescita: il capitale rimane più a lungo dentro l’azienda, favorendo investimenti, assunzioni ed espansione.
Non è un caso che l’Estonia venga regolarmente classificata tra i sistemi fiscali più competitivi dell’OCSE e dell’Europa. Per comprendere l’impatto reale del sistema estone bisogna però andare oltre la propaganda da “paradiso fiscale”.
Il vantaggio estone non è tanto l’aliquota nominale, quanto il timing fiscale. Un’azienda che genera 1 milione di utile e lo reinveste può continuare a utilizzare integralmente quel capitale senza erosione fiscale immediata. In molti altri Paesi europei, invece, una parte significativa del profitto viene immediatamente assorbita dalle imposte societarie.
Questo cambia radicalmente il tasso di crescita potenziale di un’impresa.
Per una startup o una società tech ad alta crescita, la differenza composta nel tempo può diventare enorme.
La Svizzera, invece, adotta una logica completamente diversa
Il sistema svizzero non si basa sulla tassazione differita come l’Estonia, ma su una combinazione di:
aliquote generalmente competitive;
forte autonomia cantonale;
stabilità normativa;
elevata certezza giuridica;
accordi internazionali;
credibilità bancaria e commerciale.
In Svizzera la fiscalità varia notevolmente da cantone a cantone. Alcuni cantoni hanno aliquote molto aggressive rispetto agli standard europei, pur mantenendo una reputazione internazionale molto più solida rispetto ai classici paradisi fiscali offshore.
La Svizzera ha inoltre un vantaggio che molti imprenditori sottovalutano: la prevedibilità. Un imprenditore internazionale spesso non cerca soltanto l’aliquota più bassa. Cerca soprattutto:
stabilità;
assenza di sorprese;
amministrazione efficiente;
rischio regolatorio contenuto;
certezza interpretativa.
Da questo punto di vista la Svizzera continua ad avere una forza straordinaria. Il problema, tuttavia, è che il contesto internazionale sta cambiando rapidamente. L’introduzione del global minimum tax OCSE al 15% per i grandi gruppi internazionali ha iniziato a limitare alcune strategie fiscali aggressive.
Parallelamente, Bruxelles sta cercando di ridurre la frammentazione normativa europea per evitare che le imprese innovative scelgano Stati extra-UE o strutture troppo complesse.
Il 28° regime potrebbe quindi diventare un tentativo di “internalizzare” alcuni vantaggi oggi offerti da giurisdizioni come Estonia, Irlanda, Lussemburgo o perfino Svizzera.
Ma qui emerge un punto fondamentale: il 28° regime non sembra orientato a diventare un semplice strumento di dumping fiscale.
La filosofia europea appare diversa.
L’obiettivo dichiarato è ridurre la complessità amministrativa e creare un framework europeo competitivo verso Stati Uniti e Asia.
Questo significa che il vantaggio potrebbe non derivare esclusivamente dall’aliquota fiscale, ma da una combinazione di:
semplificazione societaria;
interoperabilità europea;
digitalizzazione;
armonizzazione regolatoria;
stock option più efficienti;
gestione semplificata delle attività cross-border.
Per esempio, uno dei temi più discussi riguarda proprio la fiscalità delle stock option e degli incentivi ai dipendenti, cruciale per startup e scaleup.
Attualmente una società europea che opera in più Stati deve affrontare enormi complessità nella gestione dei piani di incentivazione. Una armonizzazione in questo ambito potrebbe rendere l’ecosistema europeo molto più competitivo.
Ed è qui che il confronto con la Svizzera diventa particolarmente interessante.
La Svizzera rimane fortissima per:
wealth management;
holding internazionali;
stabilità patrimoniale;
pianificazione successoria;
imprenditoria tradizionale;
attività ad alta marginalità.
L’Estonia eccelle invece in:
digitalizzazione;
snellezza amministrativa;
società tech;
startup;
reinvestimento degli utili;
gestione remota.
Il 28° regime europeo potrebbe tentare di prendere elementi di entrambi i modelli:
efficienza digitale estone;
accesso diretto al mercato europeo;
maggiore armonizzazione normativa;
framework più moderno per imprese innovative.
Per un imprenditore svizzero questo apre scenari molto interessanti. Non necessariamente in ottica di “trasferimento”, ma in ottica di strutturazione internazionale.
Per esempio:
holding svizzera + operativa europea;
struttura estone per accumulazione di capitale;
EU Inc. per attività cross-border;
gestione IP e sviluppo software in giurisdizioni dedicate;
utilizzo combinato di diversi regimi in funzione delle attività.
Naturalmente questo tipo di strutture richiede enorme attenzione.
Negli ultimi anni le autorità fiscali internazionali hanno aumentato drasticamente il livello di controllo su:
esterovestizione;
sostanza economica;
transfer pricing;
beneficiari effettivi;
abuso di trattati;
strutture artificiali.
La fase storica delle “società estere di comodo” create solo per abbassare le tasse è ormai molto più rischiosa rispetto al passato.
Oggi conta la sostanza reale:
dove viene presa la decisione?
dove si trovano i dirigenti?
dove lavora il personale?
dove viene creato il valore?
dove si trovano clienti e infrastrutture?
Sono queste le domande centrali.
Ed è qui che il 28° regime potrebbe avere un impatto importante: creare una struttura europea credibile, riconosciuta e armonizzata, riducendo alcune criticità operative oggi esistenti.
Va però evitato un errore molto comune: pensare che il 28° regime sia già una realtà operativa pienamente definita.
Non lo è: siamo ancora in una fase progettuale e politica.
Molti aspetti rimangono aperti:
portata reale dell’armonizzazione fiscale;
adesione degli Stati membri;
rapporto con le fiscalità nazionali;
trattamento IVA;
regole sui dividendi;
compatibilità con le normative locali;
governance giuridica.
Alcuni esperti ritengono addirittura che serviranno anni prima di vedere un’applicazione concreta realmente efficace.
Tuttavia il segnale politico è molto chiaro: l’Europa vuole diventare più competitiva sul piano imprenditoriale.
E questo cambia il quadro strategico. Per anni molti imprenditori europei hanno guardato principalmente a:
Delaware;
Singapore;
Dubai;
Estonia;
Svizzera;
Irlanda.
Ora Bruxelles sta cercando di costruire un’alternativa europea integrata.
Non è detto che ci riesca completamente, ma il tentativo stesso potrebbe produrre cambiamenti rilevanti.
Per gli imprenditori svizzeri il punto centrale è probabilmente questo: la Svizzera resta fortissima, ma il contesto europeo sta evolvendo verso modelli più dinamici, digitali e integrati.
Chi opera già a livello internazionale dovrebbe iniziare a monitorare attentamente l'evoluzione del 28° regime e la fiscalità europea armonizzata, così come il trattamento delle startup innovative.
Un aspetto importante per la gestione finanziaria sono regole sulle stock option. Mentre non è da dare per scontata la compatibilità con strutture svizzere, che potrebbe aprire la strada a nuove opportunità di pianificazione internazionale.
La conclusione più seria e professionale non è “trasferitevi in Estonia” o “abbandonate la Svizzera”, perché questa sarebbe una semplificazione ingenua.
La realtà è molto più sofisticata: ogni struttura societaria dipende dalla residenza fiscale personale, dal tipo di attività; e soprattutto sai margini operativi; la possibilità di reinvestimento agevolato sicuramente ricopre un ruolo importante, anche se non di primaria importanza. Inoltre presenza internazionale; altrettanto cruciale è la raccolta di fondi presso gli investitori; parimenti la successione patrimoniale e la protezione degli asset; così come la snellezza della compliance regolatoria.
In alcuni casi il modello estone può essere estremamente efficiente. In altri la Svizzera rimane nettamente superiore. In futuro alcune EU Inc. potrebbero diventare strumenti molto interessanti per operazioni europee cross-border.
Il vero vantaggio competitivo, quindi, non sarà probabilmente scegliere “un Paese migliore”, ma costruire architetture internazionali intelligenti, legali e coerenti.
Ed è esattamente il tipo di tema che merita una discussione approfondita con fiscalisti internazionali, avvocati tributaristi e professionisti specializzati in strutture cross-border.
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Fonti:
European Commission – Commission presents proposal for EU Inc. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_26_614
European Commission – EU Inc.: A new harmonised corporate legal regime https://commission.europa.eu/topics/business-and-industry/doing-business-eu/company-law-and-corporate-governance/eu-inc-new-harmonised-corporate-legal-regime_en
European Parliament – The 28th regime https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2025/779233/EPRS_BRI%282025%29779233_EN.pdf
Financial Times – The EU's secret weapon for economic success https://www.ft.com/content/e5516e69-8251-4d4a-8b70-6a438ba701d9
Kluwer International Tax Blog – The EU 28th Regime for Innovative Companies Needs a Dual-Instrument Architecture https://legalblogs.wolterskluwer.com/international-tax-law-blog/the-eu-28th-regime-for-innovative-companies-needs-a-dual-instrument-architecture-to-stimulate-a-coherent-tax-treatment/
EY – European Commission publishes proposal on the 28th regime https://taxnews.ey.com/news/2026-0715-european-commission-publishes-proposal-on-the-28th-regime-eu-inc
KPMG – EU Tax Centre E-News 213 https://kpmg.com/xx/en/our-insights/eu-tax/e-news-213.html
Triniti – EU Inc.: What Does the 28th Regime Mean for Estonian Entrepreneurs https://triniti.eu/insights/eu-inc-what-does-the-28th-regime-in-company-law-mean-for-estonian-entrepreneurs-and-investors/
IMF – Options to Strengthen the Tax System in Estonia https://www.elibrary.imf.org/view/journals/018/2025/102/article-A001-en.xml
Tax Foundation – 2025 European Tax Policy Scorecard https://taxfoundation.org/research/all/eu/2025-european-tax-rankings/
Balt Partners – Corporate Tax Rates in Europe 2026 https://baltpartners.com/en/blog/corporate-tax-rates-europe
Wise – Europe Corporate Tax Guide https://wise.com/gb/blog/europe-corporate-tax
La Previdenza funeraria in "The Burial – Il caso O’Keefe"
10 Maggio 2026
Alex Ghibellini - Wealth Planner
"The Burial – Il caso O’Keefe" è tratto da una storia vera, basata sull’articolo giornalistico di Jonathan Harr pubblicato sul The New Yorker. Racconta realmente la causa legale tra l’imprenditore funerario Jeremiah O’Keefe e il colosso funerario Loewen Group negli anni ’90, con l’avvocato Willie E. Gary come protagonista del processo.
La parte interessante del contesto economico è che il settore funerario statunitense non vive solo della vendita del funerale “quando accade il decesso”, ma anche di prodotti finanziari collegati alla pianificazione anticipata della morte.
L’assicurazione funeraria funziona in modo simile a una piccola polizza vita finalizzata alle spese funebri. L’assicurato paga premi periodici e, alla morte, viene liquidato un capitale ai beneficiari o all’impresa funeraria. Il rischio assicurativo resta in capo alla compagnia: se il decesso avviene presto, può aver versato pochi premi ma ricevere comunque l’intero capitale assicurato.
La previdenza funeraria prepagata invece è più vicina a un accumulo vincolato. Il cliente versa denaro anticipatamente per “bloccare” il proprio funerale futuro. I soldi possono essere:
depositati in trust dedicati
investiti
usati per acquistare una polizza vita collegata
Qui nasce la distinzione importante:
1) Modello puro di prepagamento (risparmio/accumulo)
Il cliente accumula sostanzialmente il proprio denaro. Il valore disponibile deriva dai versamenti effettuati e dai rendimenti maturati.
2) Modello assicurativo integrato (quota assicurativa + risparmio/accumulo)
Una parte del premio finanzia immediatamente una copertura assicurativa in conto capitale. Quindi il valore disponibile alla morte può essere superiore ai contributi già versati. È il meccanismo tipico delle polizze whole life collegate ai funeral plans americani.
Nel mercato statunitense questi strumenti hanno avuto enorme diffusione perché:
evitano che la famiglia debba trovare liquidità immediata
proteggono dall’inflazione dei costi funerari
consentono alle imprese funerarie di garantirsi clientela futura e flussi finanziari anticipati
Ed è proprio questo il punto strutturale dietro The Burial: il film non parla solo di funerali, ma della trasformazione dell’industria funeraria in un business finanziario consolidato, dove acquisizioni, contratti prepagati, assicurazioni e concentrazione societaria diventano centrali quanto il servizio funebre stesso.
Il cane aziona il fucile: chi paga i danni? Responsabilità civile e assicurazioni utili
27 Maggio 2026
Alex Ghibellini - Wealth Planner
Il caso avvenuto a Scottsbluff, Nebraska, è insolito solo in apparenza: una donna ferma in auto a un semaforo è stata colpita al braccio da un proiettile partito da un fucile a pompa carico lasciato in un furgone. Secondo le ricostruzioni giornalistiche, il cane del proprietario, muovendosi all’interno del veicolo, avrebbe attivato accidentalmente l’arma; la donna è stata trasportata in ospedale, ma le lesioni non sarebbero state tali da metterla in pericolo di vita. La polizia locale ha ricordato che in Nebraska è illegale viaggiare con un fucile a pompa carico in un veicolo.
La questione civile centrale non è se il cane abbia “colpa”. Il cane non è giuridicamente responsabile. La responsabilità ricade, in linea generale, sulla persona che aveva il controllo dell’animale, dell’arma e del veicolo. In un caso simile, il proprietario potrebbe essere chiamato a rispondere per avere lasciato un’arma carica accessibile, in un luogo non sicuro, con un animale libero di muoversi all’interno dell’abitacolo. La presenza di una norma che vieta il trasporto di un fucile carico rafforza il profilo di negligenza: non prova automaticamente ogni aspetto del risarcimento, ma rende più difficile sostenere che siano state adottate cautele adeguate.
Dal punto di vista civilistico, il danneggiato può chiedere il ristoro delle spese mediche, dell’eventuale perdita di reddito, dei danni permanenti, dei danni morali e delle ulteriori conseguenze patrimoniali e non patrimoniali. Negli Stati Uniti, a seconda dello Stato e della polizza, potrebbero entrare in gioco più coperture: assicurazione auto, polizza homeowners o renters, umbrella liability, eventuali coperture specifiche per armi o attività venatoria. Non è però scontato che l’assicuratore paghi integralmente e definitivamente: molte polizze escludono atti intenzionali, uso illecito di armi, violazioni di legge, attività venatoria non dichiarata o fatti non rientranti nel rischio assicurato. Inoltre, anche quando l’assicurazione indennizza il terzo danneggiato, può poi esercitare rivalsa o regresso contro l’assicurato, in tutto o in parte, se il sinistro è stato causato da dolo, colpa grave, violazione delle condizioni contrattuali o comportamento contrario alla legge.
Traslando il ragionamento in Italia, le norme potenzialmente rilevanti sarebbero diverse. L’art. 2043 c.c. stabilisce il principio generale del risarcimento per fatto doloso o colposo. L’art. 2051 c.c. disciplina il danno cagionato da cose in custodia. L’art. 2052 c.c. riguarda il danno cagionato da animali. L’art. 2050 c.c. può rilevare per attività pericolose, categoria nella quale l’uso di armi da fuoco può essere attratto secondo le circostanze. Se il danno nasce dalla circolazione del veicolo, può porsi anche il tema dell’art. 2054 c.c.; tuttavia, se il danno deriva principalmente dall’arma lasciata incustodita, la copertura RC auto potrebbe non essere sufficiente o potrebbe essere contestata.
Il punto assicurativo è decisivo. Una normale RC auto copre i danni derivanti dalla circolazione del veicolo, non necessariamente ogni evento accaduto dentro o vicino al veicolo. Se il fucile spara perché lasciato carico sul sedile, l’assicuratore auto potrebbe sostenere che il danno non derivi dalla circolazione, ma dalla custodia negligente dell’arma. Una polizza RC famiglia o RC capofamiglia, invece, copre di norma i danni involontari causati a terzi nella vita privata, inclusi spesso i danni causati da animali domestici; ma anche qui bisogna verificare esclusioni, massimali, franchigie, clausole relative ad armi, caccia, attività sportive o condotte vietate dalla legge, nonché eventuali clausole di rivalsa. La rivalsa è particolarmente rilevante: il danneggiato può essere risarcito dall’assicuratore, ma l’assicurato può poi vedersi richiedere la restituzione totale o parziale di quanto pagato, se ha violato obblighi contrattuali o norme di sicurezza. (unipol.it)
Per i cacciatori italiani esiste un ulteriore livello: l’assicurazione obbligatoria per l’attività venatoria. La Corte costituzionale, richiamando l’art. 12, comma 8, della legge n. 157/1992, ha ricordato che l’attività venatoria può essere esercitata solo con licenza di porto di fucile per uso caccia e con polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi; la stessa decisione evidenzia anche la funzione di protezione effettiva dei terzi danneggiati, data l’elevata pericolosità dell’attività esercitata mediante armi da fuoco.
In Svizzera, il ragionamento passa soprattutto dal Codice delle obbligazioni e dalla Legge federale sul contratto d’assicurazione. L’art. 56 CO prevede che il detentore di un animale è responsabile del danno da esso cagionato, salvo che provi di avere usato tutta la diligenza richiesta dalle circostanze nella custodia e nella vigilanza, oppure che il danno si sarebbe verificato anche usando tale diligenza.
Se al danno concorrono arma, veicolo e animale, la responsabilità può quindi fondarsi sia sulla custodia dell’animale sia sulla condotta negligente del proprietario dell’arma. In ambito assicurativo svizzero, la responsabilità civile privata copre di regola i danni involontari causati a terzi nella vita privata e spesso include anche i danni provocati da animali domestici; in molti Cantoni, inoltre, l’assicurazione RC è obbligatoria per i detentori di cani.
Tuttavia, anche in Svizzera la copertura non va data per scontata: la LCA prevede che, se il sinistro è cagionato intenzionalmente, l’assicuratore non è responsabile, mentre in caso di colpa grave può ridurre la prestazione proporzionalmente al grado della colpa.
Di conseguenza, lasciare un’arma carica e accessibile in un veicolo, soprattutto con un animale libero nell’abitacolo, potrebbe esporre non solo a responsabilità civile verso il danneggiato, ma anche a riduzione delle prestazioni assicurative o a rivalsa dell’assicuratore, secondo contratto e circostanze concrete.
La tutela assicurativa corretta, quindi, non è una singola polizza generica. Serve una mappa dei rischi. Chi possiede armi dovrebbe verificare che la propria copertura includa espressamente la responsabilità civile per detenzione, trasporto, custodia e uso lecito dell’arma. Chi ha animali dovrebbe controllare che la RC famiglia, RC privata o RC capofamiglia includa i danni provocati dagli animali domestici, senza esclusioni rilevanti. Chi pratica caccia deve mantenere attiva la polizza richiesta dalla legge applicabile e controllare che copra anche cani da caccia, trasporto delle armi, danni a persone, cose e animali. Chi vuole proteggere il patrimonio personale dovrebbe valutare massimali elevati, perché un danno grave da arma da fuoco può superare facilmente le coperture minime. È essenziale verificare anche le clausole di rivalsa: una polizza può proteggere il terzo danneggiato ma lasciare poi l’assicurato esposto al recupero delle somme pagate dall’assicuratore.
La prevenzione resta la prima forma di tutela giuridica. Un’arma non dovrebbe mai essere lasciata carica, accessibile o incustodita in un veicolo, soprattutto in presenza di animali o passeggeri. Il trasporto dovrebbe avvenire con arma scarica, munizioni separate, custodia chiusa e rispetto delle norme locali. Sul piano assicurativo, conviene chiedere all’intermediario una conferma scritta su quattro punti: copertura dei danni a terzi causati da armi legalmente detenute, copertura dei danni provocati da animali domestici, operatività della garanzia durante il trasporto dell’arma, condizioni in cui l’assicuratore può ridurre la prestazione o agire in rivalsa.
Il caso del Nebraska mostra un principio semplice: l’accidentalità materiale dello sparo non elimina la responsabilità civile. Se l’evento era prevenibile con cautele ordinarie, il proprietario dell’arma, dell’animale o del veicolo può essere chiamato a rispondere. L’assicurazione serve a evitare che un errore individuale si trasformi in un danno patrimoniale irreversibile; ma funziona solo se il rischio è stato dichiarato, coperto e gestito nel rispetto della legge. Anche quando interviene, non sempre chiude definitivamente la questione per l’assicurato: in presenza di dolo, colpa grave, violazioni di legge o inosservanza delle condizioni di polizza, la compagnia può pagare il danneggiato e poi chiedere la rivalsa.
Unipol, Assicurazione RC famiglia / danni a terzi: https://www.unipol.it/garanzie/famiglia/assicurazione-rc-casa-danni-terzi
Corte costituzionale italiana, sentenza n. 159/2022, assicurazione obbligatoria per attività venatoria: https://www.cortecostituzionale.it/stampa-pdf-pronuncia/2022/159
Fedlex, Codice delle obbligazioni svizzero, art. 56 CO, responsabilità del detentore di animali: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/it
Fedlex, Legge federale sul contratto d’assicurazione, LCA, art. 14, sinistro cagionato per colpa: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/719_735_717/it
Baloise Svizzera, assicurazione responsabilità civile per animali domestici: https://www.baloise.ch/it/clienti-privati/assicurare/casa-diritto/assicurazione-responsabilita-civile-per-animali-.html
Assicurazioni per animali: il mercato che porterà ordine nella veterinaria svizzera
30 Maggio 2026
Alex Ghibellini - Wealth Planner
La medicina veterinaria sta attraversando una trasformazione profonda. Gli animali domestici vivono più a lungo, ricevono cure sempre più sofisticate e vengono ormai considerati da molte famiglie membri effettivi del nucleo familiare. A questa evoluzione corrisponde però un aumento costante dei costi: diagnostica avanzata, chirurgia specialistica, oncologia, fisioterapia, degenze e cure croniche rappresentano oggi una realtà consolidata anche nel settore veterinario. Come avvenuto in passato nella sanità umana, quando cresce la complessità delle cure emerge inevitabilmente un problema: come finanziare in modo efficiente prestazioni sempre più costose e come garantire standard qualitativi omogenei all'interno di un mercato estremamente frammentato.
È qui che entrano in gioco le assicurazioni sanitarie per animali: in Svizzera operano già diversi operatori specializzati, tra cui Wau-Miau, Animalia, Epona, La Mobiliare e Calingo, che offrono coperture per visite, interventi chirurgici, ricoveri, farmaci ed esami diagnostici. Si tratta di un mercato ancora relativamente giovane rispetto ad altri Paesi, ma destinato con ogni probabilità a crescere rapidamente nei prossimi anni. Molti osservatori vedono queste polizze semplicemente come uno strumento per proteggersi dalle spese impreviste. In realtà il loro impatto economico potrebbe essere molto più profondo.
La diffusione delle assicurazioni veterinarie tende infatti a modificare strutturalmente il funzionamento dell'intero settore. Per ragioni economiche evidenti, le compagnie assicurative non possono limitarsi a rimborsare qualsiasi prestazione a qualsiasi prezzo e in qualsiasi struttura. Per contenere i costi e mantenere sostenibile il proprio modello di business devono necessariamente verificare le qualifiche professionali, monitorare le prestazioni erogate, raccogliere statistiche sui costi e individuare eventuali anomalie. In altre parole, le assicurazioni introducono un sistema permanente di controllo, misurazione e selezione. Questo processo genera un effetto quasi inevitabile: le strutture più organizzate, trasparenti e qualificate tendono a essere favorite, mentre quelle meno efficienti vengono progressivamente penalizzate dal mercato.
Si tratta di una dinamica osservata in numerosi settori economici. Quando un soggetto terzo inizia a pagare grandi volumi di prestazioni, acquisisce inevitabilmente il potere di stabilire criteri, procedure e standard operativi. Non per ragioni ideologiche o regolatorie, ma per semplice necessità economica. Con l'aumento del numero di animali assicurati, le compagnie disporranno inoltre di una quantità crescente di dati sui costi reali delle cure. Questo consentirà confronti sempre più precisi tra cliniche, veterinari e tipologie di intervento, riducendo progressivamente le asimmetrie informative che oggi caratterizzano il settore. La conseguenza più probabile sarà una maggiore trasparenza dei prezzi: oggi molti proprietari di animali scoprono il costo delle prestazioni soltanto al momento della fatturazione. In un mercato assicurativo sviluppato, invece, la comparabilità dei costi diventa una necessità operativa. Le differenze tariffarie eccessive tendono quindi a essere individuate e corrette attraverso la pressione competitiva esercitata dagli stessi assicuratori.
Anche la qualità delle cure potrebbe beneficiarne. Le compagnie hanno infatti interesse a ridurre errori diagnostici, trattamenti inefficaci e procedure inutili, poiché ogni inefficienza si traduce direttamente in costi aggiuntivi.
In questo senso le assicurazioni non rappresentano semplicemente un prodotto finanziario destinato ai proprietari di cani e gatti. Rappresentano piuttosto un meccanismo di organizzazione del mercato.
Per questo motivo è ragionevole sostenere che la crescita delle assicurazioni veterinarie porterà nel tempo maggiore ordine nel settore. Non perché lo imponga una legge o un'autorità pubblica, ma perché è una conseguenza naturale dell'evoluzione economica del comparto. Più aumenterà la quota di animali assicurati, più il mercato veterinario tenderà a sviluppare standard condivisi, sistemi di accreditamento, maggiore trasparenza tariffaria e criteri qualitativi verificabili. Un'evoluzione che potrebbe rivelarsi molto più efficace di qualsiasi tentativo di regolamentazione centralizzata, perché nasce direttamente dagli incentivi economici che governano il settore.
RSI, Specialisti improvvisati, prezzi liberi e pochi controlli in un settore in piena espansione nel cantone che ha due dei quattro ospedali veterinari di tutta la Svizzera – Come mai? https://www.rsi.ch/info/ticino-grigioni-e-insubria/Veterinari-in-Ticino-tra-costi-liberi-e-poche-regole--3777847.html
Wau-Miau: https://www.wau-miau.ch
Animalia: https://animalia.ch
Epona: https://epona.ch
La Mobiliare – Assicurazione animali: https://www.mobiliare.ch
Italia, osteopatia nel SSN: cosa insegna il modello svizzero delle assicurazioni complementari
31 Maggio 2026
Alex Ghibellini - Wealth Planner
Con il decreto che completa il percorso di riconoscimento dell’osteopatia come professione sanitaria, l’Italia chiude una lunga fase di transizione normativa e apre una nuova stagione per professionisti e pazienti. La norma disciplina il riconoscimento dei titoli pregressi e dell’esperienza professionale maturata prima dell’istituzione della laurea abilitante, completando il quadro previsto dalla Legge 3 del 2018.
Per gli osteopati significa l’ingresso in un sistema regolato da percorsi universitari, requisiti professionali definiti e controlli istituzionali. Per i pazienti significa poter contare su criteri formativi uniformi e maggiori garanzie sulla qualificazione degli operatori.
Il riconoscimento non comporta però automaticamente una diffusione delle prestazioni osteopatiche all’interno del Servizio sanitario nazionale. La normativa definisce la professione e ne legittima il ruolo nel sistema sanitario, ma saranno le future scelte organizzative e finanziarie a determinarne il concreto utilizzo.
Per capire quali potrebbero essere gli sviluppi futuri è utile osservare quanto accaduto in Svizzera.
Anche la Confederazione Elvetica riconosce l’osteopatia come professione sanitaria regolamentata. La differenza è che, oltre alla normativa pubblica, esiste un secondo livello di regolazione esercitato dalle assicurazioni complementari.
Molte prestazioni osteopatiche vengono infatti rimborsate soltanto se il professionista soddisfa requisiti stabiliti o riconosciuti da organismi come RME/EMR e ASCA, utilizzati dagli assicuratori per verificare formazione, aggiornamento professionale e qualità delle prestazioni.
In questo sistema il rimborso diventa un potente strumento di selezione. Un professionista può essere legalmente autorizzato a esercitare, ma se non soddisfa i criteri richiesti dagli assicuratori rischia di essere escluso dalla parte economicamente più rilevante del mercato. Per il paziente, invece, la mancata copertura assicurativa significa sostenere integralmente il costo della prestazione.
Di fatto, in Svizzera gli standard professionali vengono determinati non solo dalla legge, ma anche dalle condizioni richieste per ottenere il rimborso.
L’Italia segue oggi una strada diversa, fondata principalmente sulla regolazione pubblica attraverso Stato, università e ordini professionali. Tuttavia, qualora fondi sanitari integrativi, welfare aziendale e assicurazioni private dovessero assumere un ruolo crescente nel rimborso delle prestazioni osteopatiche, potrebbero emergere dinamiche analoghe a quelle osservate oltreconfine.
La nuova normativa italiana rappresenta quindi un punto di arrivo sotto il profilo giuridico, ma probabilmente solo un punto di partenza sotto il profilo economico e organizzativo. L’esperienza svizzera dimostra infatti che il riconoscimento della professione è soltanto il primo passo; il vero assetto del mercato si definisce quando entrano in gioco i soggetti che finanziano le cure e stabiliscono le condizioni per il loro rimborso.
Fumo, nicotina e premi assicurativi: come il rischio sanitario sta cambiando le regole del settore
31 Maggio 2026
Alex Ghibellini - Wealth Planner
Il fumo continua a rappresentare uno dei principali fattori di rischio per la salute pubblica e per l’industria assicurativa. Nonostante decenni di campagne di prevenzione e una crescente consapevolezza scientifica dei danni causati dalla nicotina, sigarette tradizionali, sigarette elettroniche, vape e nuovi prodotti contenenti nicotina restano largamente diffusi, soprattutto tra i più giovani.
In occasione della Giornata mondiale senza tabacco, diversi enti sanitari europei hanno ribadito che il consumo di nicotina è associato a un aumento significativo del rischio di malattie cardiovascolari, respiratorie e oncologiche. Parallelamente cresce la preoccupazione per la diffusione delle sigarette elettroniche aromatizzate. In Germania il ministro della salute della Bassa Sassonia Andreas Philippi ha chiesto il divieto degli aromi nelle e-cigarette, sostenendo che sostanze tossiche non dovrebbero essere rese più attrattive attraverso gusti dolci o profumi artificiali.
Dal punto di vista assicurativo queste dinamiche hanno conseguenze molto concrete. Le compagnie costruiscono i premi sulla base della probabilità statistica che un determinato evento si verifichi. Quanto maggiore è il rischio di malattia, invalidità, ricovero o morte prematura, tanto maggiore sarà il costo atteso del contratto.
Il consumo di tabacco e nicotina aumenta la probabilità di sinistri nelle assicurazioni vita, nelle coperture per invalidità, nelle assicurazioni perdita di guadagno e in numerosi prodotti previdenziali. Questo comporta costi più elevati per le compagnie e, di conseguenza, premi più alti per gli assicurati appartenenti alle categorie considerate più esposte.
In Svizzera il fenomeno assume una particolare rilevanza perché il sistema distingue chiaramente tra assicurazione sanitaria obbligatoria e assicurazioni complementari. Mentre l’assicurazione di base deve accettare ogni assicurato indipendentemente dal suo stato di salute, molte coperture complementari e previdenziali possono effettuare una selezione del rischio attraverso questionari sanitari e dichiarazioni anamnestiche.
Per questo motivo il tema delle dichiarazioni inesatte o reticenti è centrale. La Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA) prevede che il proponente debba comunicare correttamente tutti i fatti rilevanti richiesti dall’assicuratore. Se una persona omette o dichiara falsamente informazioni essenziali sul proprio stato di salute, la compagnia può recedere dal contratto e, in determinate circostanze, rifiutare la prestazione assicurativa.
La logica economica è evidente. Se una compagnia assume un rischio sulla base di informazioni incomplete, il premio calcolato non riflette il rischio reale. Nel tempo questo squilibrio genera costi aggiuntivi che finiscono inevitabilmente per riflettersi sull’intero portafoglio assicurativo. In altre parole, le dichiarazioni mendaci non incidono soltanto sul singolo contratto, ma alterano il principio mutualistico su cui si basa il sistema assicurativo.
Negli ultimi anni è però emersa una tendenza interessante nel mercato svizzero. Molte compagnie assicurative e casse pensioni hanno progressivamente limitato parte delle domande sanitarie agli ultimi cinque anni anziché richiedere sistematicamente l’intera storia clinica dell’assicurato.
Nei questionari di Allianz Suisse, Mobilvia, GastroSocial, Secunda e di numerose casse pensioni professionali svizzere ricorrono infatti domande riferite agli ultimi cinque anni riguardanti ricoveri ospedalieri, interventi chirurgici, terapie mediche, assunzione continuativa di farmaci, incapacità lavorative o accertamenti specialistici.
La scelta non appare casuale.
La prima ragione è l’affidabilità delle informazioni raccolte. Eventi clinici recenti vengono ricordati con maggiore precisione rispetto a fatti avvenuti molti anni prima. Limitare temporalmente le domande riduce il rischio di errori involontari e dimenticanze.
La seconda ragione riguarda il contenzioso. Questionari più circoscritti rendono più semplice verificare la correttezza delle dichiarazioni e riducono le controversie interpretative tra compagnia e assicurato.
La terza ragione è statistica. Molte patologie o eventi sanitari recenti possiedono una maggiore capacità predittiva rispetto a problemi remoti ormai risolti. Dal punto di vista attuariale, gli ultimi cinque anni rappresentano spesso una finestra temporale considerata sufficientemente significativa per valutare il rischio corrente.
La quarta ragione riguarda la proporzionalità nel trattamento dei dati sanitari. Le compagnie cercano un equilibrio tra necessità di valutare correttamente il rischio e tutela della sfera privata dell’assicurato. Richiedere l’intera storia clinica per prodotti standardizzati o previdenziali collettivi può risultare eccessivo rispetto all’effettiva utilità assicurativa dell’informazione.
Questo non significa che il passato clinico sia diventato irrilevante. Al contrario, molte compagnie continuano a formulare domande senza limiti temporali per condizioni considerate particolarmente rilevanti sotto il profilo attuariale, come tumori, invalidità permanenti, patologie cardiovascolari importanti, malattie neurologiche, dipendenze o disturbi cronici ancora in corso.
Si sta quindi affermando un modello misto. Per eventi medici ordinari le compagnie tendono a limitare l’orizzonte temporale delle domande. Per i rischi considerati strutturalmente rilevanti continuano invece a richiedere informazioni più estese o addirittura riferite all’intera vita dell’assicurato.
In questo contesto il fumo continua a rappresentare una delle variabili più importanti nella valutazione assicurativa. Non è soltanto una questione sanitaria. Per gli attuari costituisce un indicatore diretto della probabilità futura di malattia, invalidità e mortalità. Per questo motivo il contrasto al consumo di nicotina, la prevenzione tra i giovani e la trasparenza nelle dichiarazioni sanitarie non hanno soltanto una funzione di salute pubblica: contribuiscono anche a contenere la crescita dei costi assicurativi e la pressione sui premi pagati dall’intera collettività degli assicurati.
Fonti:
Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA): https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it
Art. 4 LCA – Obbligo di dichiarazione: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_4
Art. 6 LCA – Violazione dell’obbligo di dichiarazione: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/it#art_6
Allianz Suisse – Questionario sullo stato di salute: https://www.allianz.ch/content/dam/onemarketing/azch/common/allianz/it/allianz-lpp-questionario_sullo_stato_di_salute.pdf
Mobilvia – Questionario sullo stato di salute LPP: https://www.mobilvia.ch/media/web/mobilvia.ch/media/download/it/Datori-di-lavoro-lavoratori-indipendenti/Cassa-pensione/Notifiche/Questionario%20sullo%20stato%20di%20salute%20LPP.pdf
GastroSocial – Questionario sullo stato di salute: https://gastrosocial.ch/assets/printedmatter/01_Formulare/0005-it_Gesundheitsfragebogen.pdf
Fondazione collettiva Secunda – Verifica dello stato di salute: https://www.secunda-sammelstiftung.ch/view/data/11592/Angebot/Downloads/Italienisch/Formulare%20Merkbl%C3%A4tter/2%20Gesundheitspr%C3%BCfung%20I.pdf
Comparis – Assicurazioni complementari e domande sanitarie: https://it.comparis.ch/krankenkassen/zusatzversicherungen/gesundheitsfragen
Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) – Tabacco e nicotina: https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/gesund-leben/sucht-und-gesundheit/tabak.html
Ministero della Salute della Bassa Sassonia – Comunicato sugli aromi nelle e-cigarette: https://www.ms.niedersachsen.de/startseite/uber_uns/presse/presseinformationen/weltnichtrauchertag-2026-gesundheitsminister-philippi-warnt-vor-den-gefahren-von-vapes-und-e-zigaretten-kunstliche-aromen-sollten-verboten-werden-251122.html
ARD – Consigli per smettere di fumare: https://1.ard.de/tipps-2
ARD / NDR – Richiesta di vietare gli aromi nelle sigarette elettroniche: https://1.ard.de/rauchen-184
NDR Info – Intervista a Heino Stöver sull’influenza della lobby del tabacco: https://1.ard.de/stoever
Raffreddore: il piano delle 24 ore e il costo nascosto delle terapie
23 Ottobre 2025
Alex Ghibellini - Wealth Planner
Ogni anno, milioni di persone affrontano lo stesso nemico: il raffreddore.
Fastidioso, apparentemente innocuo, ma con un impatto economico tutt’altro che trascurabile. Negli Stati Uniti, secondo stime ufficiali, le infezioni respiratorie superiori costano alla collettività tra i 40 e i 60 miliardi di dollari l’anno, tra farmaci, visite mediche e giornate di lavoro perse. Anche in Europa, sebbene i dati siano più frammentati, la tendenza è simile.
In questo contesto si inserisce la proposta del professor Ron Eccles, emerito dell’Università di Cardiff, che ha elaborato un “piano di 24 ore” per prevenire e contrastare il raffreddore nelle fasi iniziali. Il programma suggerisce una giornata scandita da piccoli gesti: una colazione ricca di nutrienti, idratazione costante, tisane calde, brodo di pollo, brevi passeggiate all’aria aperta e molto riposo. L’obiettivo non è quello di “curare” il raffreddore, ma di mettere l’organismo nelle condizioni ottimali per reagire rapidamente.
Eccles non è un improvvisato: ha dedicato gran parte della carriera allo studio del raffreddore e delle vie respiratorie. Tuttavia, il suo piano non si fonda su uno studio clinico che dimostri scientificamente la guarigione in un solo giorno. È piuttosto una sintesi di buone pratiche basate su osservazioni fisiologiche, abitudini salutari e logica preventiva.
Ed è qui che il discorso si allarga. Perché se non possiamo eliminare il raffreddore in 24 ore, possiamo ridurre l’impatto economico che esso genera. L’uso eccessivo di farmaci da banco, gli antibiotici somministrati senza reale indicazione, le visite mediche evitabili e le assenze dal lavoro pesano ogni anno sui bilanci individuali e collettivi. Promuovere strategie di auto-cura basate su idratazione, alimentazione equilibrata e riposo può significare meno spese sanitarie e maggiore produttività.
Il piano di Eccles, in questa prospettiva, non va giudicato tanto per la sua promessa di rapidità, quanto per il suo valore educativo. Ricorda che la prevenzione passa anche da gesti semplici e che la salute quotidiana non si compra in farmacia, ma si costruisce giorno per giorno. Se adottato in modo diffuso, un tale approccio potrebbe generare un risparmio reale, non solo economico ma anche culturale: meno dipendenza dai farmaci, più consapevolezza del proprio corpo.
Non guariremo tutti in 24 ore, ma forse potremmo ammalarci un po’ meno, e soprattutto spendere meno per curarci male.
Furto Louvre: La questione assicurativa è molto delicata
19 Ottobre 2025
Alex Ghibellini - Wealth Planner
È molto probabile che il Louvre o lo Stato francese dispongano di una copertura assicurativa per opere e gioielli di valore straordinario, come avviene per altre istituzioni culturali del Paese. Tuttavia, il fatto che i beni rubati siano considerati “inestimabili” fa supporre che nessuna polizza possa coprirne integralmente il valore reale, soprattutto sul piano storico e culturale.
In assenza di dati pubblici specifici, resta da vedere se verrà attivata una copertura assicurativa o se sarà lo Stato a farsi carico direttamente delle perdite. Questo evento potrebbe inoltre portare a un aumento dei premi assicurativi per i musei, a una revisione delle condizioni di sicurezza e all’introduzione di clausole più rigide per furto, danneggiamento o mancata restituzione delle opere.