📌 La riforma arrivata con il Decreto SCIA (D.Lgs. n. 222/2016) ha spostato il baricentro dell'azione comunale dal controllo preventivo a quello successivo. Non è più il titolo rilasciato dall'ufficio ad aprire il cantiere, perché è il privato ad asseverare sotto la propria responsabilità la conformità delle opere. Il contrappeso di quel modello è il potere di annullamento d'ufficio, che permette al Comune di rimuovere gli effetti della segnalazione quando ne riscontri l'illegittimità.
Quel potere si misura però con due limiti diventati più stringenti, l'affidamento maturato su una SCIA ormai consolidata e le garanzie partecipative disegnate dalla Legge n. 241/1990. La comunicazione di avvio del procedimento apre il contraddittorio e delimita il campo delle contestazioni, e proprio su quel confine si è giocata la vicenda arrivata alla Settima Sezione del Consiglio di Stato.
⚖️ Una società aveva presentato una SCIA per recuperare a fini abitativi un sottotetto e ricavarne undici unità, con demolizione di parte della soletta per circa 28 centimetri, altezza portata a 2,60 metri e apertura di nuovi vani finestra. Il Comune aveva avviato il procedimento segnalando alcuni rilievi, ma nell'atto conclusivo ha annullato gli effetti della segnalazione e ordinato la demolizione delle opere già eseguite, fondandosi anche su ragioni ulteriori. I giudici di primo grado avevano respinto il ricorso.
La sentenza n. 5210 del 30 giugno 2026 ripercorre il rapporto tra disciplina regionale del recupero abitativo dei sottotetti, regolamento edilizio comunale e tolleranze costruttive dell'art. 34-bis del d.P.R. n. 380/2001, insieme al valore dell'altezza media ponderale di 2,40 metri richiesta per l'abitabilità. La ricostruzione completa dei passaggi si trova nell'articolo.
Il Consiglio di Stato frena l’autotutela sulla SCIA di recupero sottotetto: illegittime le contestazioni nuove nel provvedimento finale o ca













