Perché la Filosofia nacque in Grecia?
La nascita della filosofia in Grecia fa capire tante cose che sono importanti per la nostra Fede. (more…) “”
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Perché la Filosofia nacque in Grecia?
La nascita della filosofia in Grecia fa capire tante cose che sono importanti per la nostra Fede. (more…) “”
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Saint-Just aveva nostalgicamente affermato che “dopo i Romani il mondo era vuoto” iscrivendosi in un filone di pensiero che lo accostava a Rousseau, ma molto più a Montesquieu, per il quale «Il grande ideale liberale è una vita umana ricca, multiforme, sfaccettata, complessa, in cui il potere politico e l'ordine giudiziario mettano i cittadini al riparo da qualunque prevaricazione».
Non vedo l'ora che sia venerdì per poter dare questo esame, mi sento pronta e sono sfinita dal ripetere in continuazione gli stessi concetti al muro, che ormai avrà acquistato anch'esso una coscienza solo per domandare pietà.
Salvatemi da diritto romano!
Distruzione del Paganesimo
Codice Teodosiano
16.10.13 (7 agosto 395): Imperatori Arcadio e Onorio a Rufino, prefetto del pretorio: Abbiamo stabilito che nessuno abbia licenza di accedere ad un qualunque santuario o tempio, né di compiere esecrabili sacrifici, in alcun tempo e luogo. Dunque tutti coloro che tendono a deviare dal dogma della religione cattolica si sforzino di osservare quanto abbiamo di recente decretato e non osino infrangere ciò che in passato è stato stabilito riguardo ad eretici e pagani, sapendo che qualsiasi cosa sia stata stabilita dalle leggi del nostro divino genitore contro di essi o come pena o come multa sarà ora più severamente eseguita. Sappiano invece i governatori delle nostre province e l'apparato che li segue, i primati delle città, i difensori nonché i curiali e i procuratori dei nostri domini nei quali apprendiamo tenersi assemblee eretiche illecite senza timore, che anche se non temono di perdere i propri beni poiché non possono essere attribuiti al fisco, cui già appartengono, comunque se non sarà punita l'azione contro la legge e non sarà punita subito, saranno soggetti a tutte le pene e le sanzioni che sono state stabilite dai decreti precedenti. In particolare stabiliamo e decretiamo con questa legge più severa nei confronti dei magistrati: a costoro che non fanno il proprio dovere con tutto l'impegno e precauzione, sia comminata non solo la multa che è fissata contro di loro, ma anche quanto previsto per i colpevoli accertati, né per ciò gli si conceda l'assoluzione, perché è per la loro negligenza che la pena viene loro giustamente inflitta. Pertanto, giudichiamo degni di pena capitale gli ufficiali che abbiano trascurato quanto stabilito dalle leggi.
16.10.14 (7 dicembre 396): Imperatori Arcadio e Onorio a Cesario, prefetto del pretorio: se dal diritto antico ai sacerdoti, ai ministri, ai prefetti, agli ierofanti di cose sacre o in qualsiasi modo si chiamino, è concesso un qualche privilegio, questo sia completamente abolito e non si rallegrino più di tale privilegio coloro il cui incarico sanno essere condannato dalla legge.
16.10.15 (29 gennaio 399): Imperatori Arcadio e Onorio a Macrobio, vicario di Spagna, e a Procliano, vicario di cinque province: come abbiamo proibito i sacrifici, così vogliamo conservare gli ornamenti delle opere pubbliche. E che nessuno sia allettato da una qualche autorità, da tentare di toglierli, se verrà addotto a pretesto un qualche rescritto o una qualche legge. Queste carte dovranno essergli strappate di mano e portate a nostra conoscenza; stabiliremo se queste inviate a noi potranno comprovare permessi illeciti a nome suo o altrui. Coloro che avranno presentato questi documenti siano multati di due libbre d'oro.
16.10.16 (10 luglio 399): Imperatori Arcadio e Onorio a Eutichiano, prefetto del pretorio: se vi sono templi tra i campi, siano distrutti senza turbamenti e tumulti. Avendoli distrutti e rasi al suolo, si toglierà terreno ad ogni superstizione.
16.10.17 (20 agosto 399): Imperatori Arcadio e Onorio ad Apollodoro, proconsole d'Africa: come abbiamo già abolito i riti profani con una legge salutare, così non permettiamo siano aboliti i conviti festivi dei cittadini e una festa comune di tutti. Perciò decretiamo che piaceri e conviti festivi siano condotti secondo le antiche consuetudini, quando lo richiede la volontà pubblica, senza che in essi avvengano sacrifici o si esibisca alcuna condannabile superstizione.
16.10.18 (20 agosto 399): Imperatori Arcadio e Onorio ad Apollodoro, proconsole d'Africa: nessuno tenti con il beneplacito della nostra sanzione di distruggere i templi se già privi di cose illecite. Stabiliamo infatti che l'edificio resti integro. Se qualcuno verrà sorpreso a compiere sacrificio, lo si punirà secondo la legge, e, condotta l'indagine sotto la sorveglianza del magistrato, saranno abbattuti gli idoli ai quali anche ora accade si offra il culto di una vana superstizione.
16.10.19 (15 novembre 407/8): Imperatori Arcadio, Onorio e Teodosio a Curzio, prefetto del pretorio: le annone siano sottratte ai templi e devolute alle spese militari. I simulacri, se mai ve ne sono ancora in templi e santuari, che ricevettero o ricevono il culto dei pagani, siano tolti dalle loro sedi; siamo consapevoli di aver stabilito ripetute sanzioni per questi atti. Gli edifici stessi dei templi, che siano in città, dentro o fuori le mura, siano adibiti a pubblico utilizzo. Siano distrutti gli altari in ogni luogo e tutti i templi nei nostri possedimenti siano impiegati per usi più opportuni; i proprietari terrieri si diano da fare per distruggere quelli nei loro terreni. Non sia consentito assolutamente di tenere conviti in questi funestissimi luoghi in occasione di un rito sacrilego o celebrarvi chissà che solennità. Inoltre ai vescovi attribuiamo la facoltà di impedire l'accesso a questi luoghi tramite il potere ecclesiastico; i magistrati saranno soggetti ad una multa di venti libbre d'oro e altrettante il loro personale se trascureranno in malafede l'applicazione di queste leggi.
16.10.20 (30 agosto 415): Imperatori Onorio e Teodosio: Stabiliamo che i sacerdoti del culto imperiale della superstizione pagana siano soggetti alla pena stabilita se non lasceranno Cartagine entro le calende di novembre per far ritorno alle loro città natali, e lo stesso valga per i sacerdoti in tutta l'Africa se non lasceranno le città metropolitane e torneranno nelle città d'origine. Inoltre ordiniamo che tutti i luoghi che sono stati consacrati all'errore degli antichi, secondo quanto stabilito da Graziano siano attribuiti al fisco imperiale, cosicché dagli usurpatori si esiga il corrispondente reddito a partire dal giorno in cui si è proibito il finanziamento pubblico per dannosissime superstizioni; ciò che di quel reddito sarà stato donato al singolo individuo o dalla generosità dei principi precedenti o dalla nostra maestà, sia invece lasciato eternamente in loro possesso. Questo stabiliamo non solo per l'Africa ma per tutte le regioni poste sotto il nostro dominio. Ciò che con molteplici decreti abbiamo voluto attribuire alla venerabile chiesa, sarà giustamente rivendicato per la religione cristiana, così che tutte le spese che nei tempi lontani venivano fatte per la superstizione, che è condannata per legge, e tutti i luoghi che i frediani, i dendrofori e tutte le altre professioni e collegi gentilizi, quale che sia il loro nome, hanno tenuto e utilizzato per banchetti e spese, condannato tale errore vadano ad accrescere le rendite nostre. Infine, se qualcosa di consacrato con i sacrifici avrà ingannato gli uomini, sia tolto dai bagni e dai luoghi pubblici, affinché non offra occasione di errore. Stabiliamo che siano da rimuovere soprattutto i chiliarchi e i centonari o coloro che dicono di voler usurpare le distribuzioni al popolo, cosicché non scampi alla pena capitale chiunque per presunzione e malevolenza voglia attribuirsi questo nome o gli sarà conferito.
16.10.21 (7 dicembre 416): Imperatori Onorio e Teodosio ad Aureliano, prefetto del pretorio: Coloro che sono contaminati dal profano errore o dal reato di un rito pagano, cioè i gentili, non siano ammessi al servizio militare, né ricevano carica di giudice o di amministratore.
16.10.22 (9 aprile 423): Imperatori Onorio e Teodosio ad Asclepiodoto, prefetto del pretorio: i pagani che ancora rimangono, benché crediamo che non ve ne siano, [lacuna nel testo] rinuncino a compiere ciò che da tempo è stato vietato.
16.10.23 (8 giugno 423): Imperatori Onorio e Teodosio ad Asclepiodoto, prefetto del pretorio: i pagani che ancora rimangono, qualora venissero sorpresi a compiere esecrandi sacrifici ai demoni, benché dovrebbero essere sottoposti alla pena di morte, siano invece colpiti da confisca dei beni ed esilio.
16.10.24 (8 giugno 423): Imperatori Onorio e Teodosio ad Asclepiodoto, prefetto del pretorio: quei manichei che chiamano Pepiziti, nonché coloro che sono peggiori di tutti gli eretici in questa sola convinzione, che dissentono da tutti nel venerabile giorno della pasqua, se persevereranno in questa follia, saranno multati della stessa pena, la confisca dei beni e l'esilio. Ma questo soprattutto chiediamo ai cristiani, che lo siano veramente o dicano di esserlo, che non osino, per abuso dell'autorità religiosa, alzare la mano sui giudei o i pagani che restino in pace e non tentino azioni di rivolta o contrarie alle leggi. Infatti se saranno violenti contro coloro che sono tranquilli o ne danneggeranno i beni, dovranno restituire ciò che avranno portato via non una volta, ma tre o quattro in totale. Anche i governatori delle province e gli ufficiali e i provinciali sappiano che, se avranno permesso che ciò accada, saranno anch'essi puniti.
16.10.25 (14 novembre 435): Imperatori Teodosio e Valentiniano ad Isidoro, prefetto del pretorio: A tutte le scellerate menti pagane proibiamo le esecrande immolazioni di vittime e i sacrifici condannati e tutte le altre pratiche già proibite per l'autorità di sanzioni precedenti, e tutti i loro santuari, templi e luoghi sacri, se ancora ve ne sono di integri, ordiniamo che siano distrutti al comando dei magistrati e purificati con la collocazione in sede del segno della religione cristiana. Se si stabilirà, di fronte al magistrato competente con prove idonee, che qualcuno ha violato questa legge, questi sia messo a morte.
de officiis
Filosofi di grandissima autorità, certamente a rigor di logica ed in buona fede, distinguono in teoria questi tre concetti, che in pratica sono uniti. Essi affermano che ciò che è giusto è anche utile e ciò che è onesto è anche giusto; ne deriva che tutto ciò che è onesto è utile. Coloro che non comprendono bene ciò, ammirando gli uomini di consumata furbizia, scambiano la malizia per sapienza. Bisogna estirpare questo loro errore e ricondurre le loro opinioni alla persuasione che, non con la frode e la malizia, ma con onorevoli propositi e giuste azioni, essi possono conseguire il fine dei loro desideri.
Orazio Licandro in esclusiva per Eccellenze Made in UniCT
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Orazio Licandro si è laureato in giurisprudenza presso il nostro Ateneo, svolge la professione di professore ordinario di Diritto Romano e di Epigrafia e Papirologia giuridica presso l’Università degli studi “Magna Græcia” di Catanzaro e dal 2010 insegna Epigrafia giuridica presso il Corso di Alta Formazione in Diritto Romano dell’Università degli studi “La Sapienza” di Roma. È autore di…
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Breve storia dell’avvocatura francese sino al 1845
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Una interessante distinzione nell’antica Roma era quello tra foro e forum.
Il foro era l’insieme degli organi che amministravano la giustizia, ad esclusione del popolo.
Il foro indicava anche il luogo fisico ove si amministrava la giustizia che era costituito da una serie di portici che davano su una piazza ove si riunivano le tribù romane.
Il popolo era legislatore e giudice e veniva chiamato fo…
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