L'importanza dei gruppi di interesse (lobbies)
L’importanza dei gruppi di interesse e di pressione nelle decisioni pubbliche, in particolare a partire dalla nascita dello Stato liberale, è sempre stata oggetto di studio, poiché tali gruppi nel tempo sono divenuti un vero e proprio mezzo di partecipazione alla formazione della volontà pubblica.
Diventa quindi sempre più rilevante capire come l’attività dei gruppi di interesse si esplicita durante il contatto con i decisori pubblici, ossia come gli interessi privati sono promossi all’interno di una azione di influenza e come quest’ultima sia regolamentata dai diversi organi istituzionali dai Paesi che hanno normato o deciso di normare questa attività.
Nell’azione di influenza è importante stabilire il rapporto esistente tra i rappresentanti di interessi e il sistema politico, rapporto che vede i primi impegnati nella ricerca di ottenere tutela dei propri interessi particolari e i secondi attenti agli interessi generali e diffusi.
Il rapporto tra istituzioni e i rappresentanti di interessi non è stato sempre trasparente e palese; questo, il più delle volte, è stato associato a fenomeni di corruzione e alterazione delle normali attività politiche. Del resto queste forme di influenza politica sono sempre state avvertite, da buona parte dell’opinione pubblica, come un ambiguo intreccio di interessi personali, corruzione e mercimonio, quindi come fonte naturale di abusi, di immoralità e di malcostume della classe politica.
Di conseguenza l’approccio alla valutazione e allo studio delle attuali forme di lobbying e delle modalità in cui esso opera, deve avvenire attraverso un accostamento, scevro di pregiudizi e di condizionamenti popolari, sia quando il sistema è normato da leggi e regolamenti, sia quando esso si muove tra usi e consuetudini.
Non possiamo nondimeno considerare che le attuali forme di pressione politica rappresentano oramai una forte componente nella nostra società; sarebbe fuorviante lasciarci trascinare, nell’analisi delle stesse, in un vortice populista, vedendo nel comportamento delle lobby atti di disonestà e corruzione della vita politica del Paese.
Dobbiamo altresì capire le motivazioni che hanno portato alcuni Paesi comunitari alla creazione di ordinamenti per la rappresentanza degli interessi speciali, e quelle che invece hanno portato altri Paesi a non concludere mai l’iter legislativo, con disegni di leggi mai trasformati in legge vere e proprie.
Storicamente, quando nei Paesi con ordinamenti giuridici equiparabili al modello Civil Law, il sistema statale si trasforma in una forza social-democratica, l’individuo inizia ad avere una valenza anche come membro della classe sociale a cui esso appartiene e di conseguenza i suoi interessi privati diventano parte integrante di un interesse collettivo.
Quando l’intervento statale nel sistema economico si intensifica, una parte importante degli interessi strategici della produzione nazionale passano sotto il controllo dello Stato, il quale si trasforma in un vero e proprio imprenditore pubblico. In questo scenario gli interessi privatistici si intrecciano più volte con gli interessi collettivi, rappresentati dagli organi istituzionali. La richiesta dei primi ad essere rappresentati nei confronti dei secondi si fa quindi sempre più pressante.
In questo contesto, anche l’amministrazione statale deve dotarsi di importanti attività regolamentali per far fronte ad un incremento della propria presenza in ambito economico e al conseguente forte impatto anche dal punto di vista sociale.
La spinta statale verso una decentralizzazione amministrativa attuata attraverso la creazione di ulteriori centri decisionali, ha portato lo Stato ad accrescere sempre più il contatto con organizzazioni ed associazioni, fonte importante di informazioni e sistema di connessione tra la classe politica e il paese reale, cioè con i destinatari dei cosiddetti interessi generali.
Tutto questo, nei Paesi con ordinamento Common Law, dove lo stato liberale ha fortemente ispirato la tendenza associativa, è stato invece garantito con un processo molto veloce. Lo Stato infatti ha guardato ad associazioni e organizzazioni a tutela di interessi particolari come il corredo irrinunciabile per la realizzazione di un reale pluralismo sociale.
Se nei Paesi ad ordinamento Civil Law il mancato riconoscimento di personalità giuridica ad organizzazioni aventi scopi non economici ha creato delle difficoltà nella legittimazione delle attività svolte a rappresentanza degli interessi particolari, nell’ordinamento a modello Common Law questa difficoltà è stata superata attraverso particolari dispositivi giuridici a disposizione dei gruppi di interesse, permettendo il superamento dei limiti di tale assenza di riconoscimento.
L’esperienza italiana in questo particolare contesto è purtroppo oggi molto carente. Pur essendo stata affrontata questa tematica più volte in ambito parlamentare non si è ancora ad oggi riusciti ad approvare una normativa che regolamenti le attività dei portatori di interessi e dei relativi rappresentanti. Tra i testi più importanti a cui solitamente si collega l’iniziativa legislativa italiana ci sono quello della proposta di legge, rimasta tale, dell’On. Claudia Moroni, nella XIV legislatura sull’istituzione di una disciplina delle attività di lobbying e relazioni istituzionali e il disegno di legge del Ministro Giulio Santagata nella XV legislatura per la regolamentazione e la rappresentanza degli interessi particolari.
In Italia i recenti accadimenti fondati sulla presunta illeggittimità di alcuni comportamenti posti in essere da gruppi di pressione, hanno fatto riflettere sulla necessità di un cambiamento radicale della cultura della rappresentanza in democrazia e sulla necessità di movimento politico che affronti seriamente e in maniera compiuta il problema della legislazione normativa della materia, che porti un alto grado di trasparenza nelle relazioni tra i portatori di interessi, tramite i relativi rappresentanti, e la politica che rappresenta gli interessi generali.
Un lobbista dichiara sempre gli interessi di cui è portatore. Quando, durante le inchieste giudiziarie non si ravvisano gli interessi per i quali si agisce, non sono noti i portatori di interessi, nè si trovano documenti e attestazioni, non è corretto parlare di lobbying, ma bensì di attività di pressione che possono configurarsi in veri e propri reati.
L’assenza di un ordinamento che mette in evidenza i limiti di una relazione tra il pubblico e il privato contribuisce quindi a determinare un clima di sostanziale pregiudizio e di mancato rispetto verso la materia ponendo ogni incontro tra pubblico e privato in area da censurare dal punto di vista morale.