Campionato mondiale di hockey su ghiaccio 2026: analisi del torneo disputato in Svizzera. Dalla vittoria della Finlandia alla medaglia della
Hai seguito il Mondiale di hockey su ghiaccio 2026? 🏒❄️
Dalla vittoria della Finlandia alla storica impresa della Norvegia, passando per il percorso della Svizzera padrona di casa e il ritorno dell'Italia nella Top Division: il Campionato mondiale IIHF 2026 ha confermato l'evoluzione di uno sport sempre più spettacolare e globale.
Nel mio nuovo articolo trovi un'analisi tecnica completa del torneo appena concluso, con approfondimenti dedicati a tutte le nazionali partecipanti, alle principali tendenze tattiche e ai protagonisti che hanno lasciato il segno.
Il Re della Svizzera e i terreni senza padrone: il buco giuridico che trasforma strade abbandonate in rendita privata
14 Giugno 2026
Alex Ghibellini - Wealth Planner
La Svizzera non ha un re. Jonas Lauwiner, che si autodefinisce Re della Svizzera, non esercita alcun potere sovrano. Il caso che lo riguarda, però, è reale e ha aperto un problema politico in diversi Cantoni: un privato può diventare proprietario di strade, boschi, piccoli terreni o particelle dimenticate senza pagarne il prezzo di acquisto? La risposta, in diversi casi, è sì. Il meccanismo giuridico sfruttato da Lauwiner è quello dell’occupazione di fondi senza padrone, previsto dall’articolo 658 del Codice civile svizzero.
La norma stabilisce che un fondo iscritto nel Registro fondiario può essere acquisito per occupazione solo se dal Registro stesso risulta che quel fondo è senza padrone. Il caso tipico è quello di una particella abbandonata dal precedente proprietario, oppure rimasta senza intestatario per effetto di rinunce, fallimenti, successioni non accettate o vecchie situazioni amministrative mai risolte. Una volta che il fondo risulta privo di proprietario, chi vuole acquisirlo può presentare una dichiarazione di occupazione all’Ufficio del Registro fondiario. Se la procedura è valida, il richiedente viene iscritto come nuovo proprietario.
È questo il passaggio decisivo: Lauwiner non ha scoperto un regno, ma una procedura. Ha cercato nei registri fondiari particelle prive di proprietario, spesso strade, accessi, frammenti di terreno, boschi o superfici marginali, e ha chiesto di farsene intestare la proprietà. Secondo le ricostruzioni giornalistiche e parlamentari, avrebbe acquisito circa 149–150 particelle in diversi Cantoni, per una superficie complessiva indicata tra oltre 100’000 e 114’000 metri quadrati. Nel Canton Argovia, secondo Tio.ch su fonte Aargauer Zeitung, le particelle sarebbero 27.
Sul piano economico, il punto più rilevante è che non risulta un pagamento del valore dei terreni. La risposta parlamentare federale sul caso parla espressamente di un privato che ha acquisito 149 beni immobili senza padrone in nove Cantoni, per 114’000 metri quadrati, pagando soltanto gli emolumenti per l’iscrizione nel Registro fondiario. La stessa ricostruzione giornalistica parla di poche centinaia di franchi di spese burocratiche. Non è quindi corretto dire che l’operazione non costi nulla in assoluto, perché gli emolumenti amministrativi esistono; è però corretto dire che non emerge un prezzo d’acquisto dei terreni. Il costo effettivo documentato è quello della pratica fondiaria, non quello di una compravendita immobiliare.
Il meccanismo diventa controverso quando l’oggetto acquisito non è un terreno qualunque, ma una strada utilizzata da residenti, Comuni o consorzi. Una particella del genere può avere scarso valore commerciale in astratto, ma può diventare molto importante per chi la usa ogni giorno per accedere alla propria abitazione. È qui che la posizione del nuovo proprietario può trasformarsi in leva negoziale. Nel caso del Rosenweg di Geuensee, nel Canton Lucerna, Lauwiner avrebbe chiesto fino a 150’000 franchi per cedere la strada, oppure, in alternativa, la sua rinomina in Lauwinerweg. Successivamente Blick ha riferito che Lauwiner ha messo all’asta il Rosenweg con un’offerta iniziale di 5’000 franchi e con l’intenzione dichiarata di devolvere il ricavato netto alla Kinderkrebshilfe Schweiz.
Il problema politico non consiste dunque in una violazione manifesta della legge, ma nel fatto che una regola pensata per casi marginali consente a un privato di acquisire beni che possono incidere sulla vita quotidiana di una comunità. In Argovia, due granconsiglieri hanno presentato una mozione per limitare la possibilità che i privati si approprino facilmente di questi terreni, proponendo una maggiore rapidità di informazione ai Comuni e una forma di priorità pubblica nell’acquisizione. Il Governo argoviese ha risposto che i Comuni ricevono già notifiche tramite il sistema elettronico del Registro fondiario e che il problema, più che informativo, è l’inattività di alcune amministrazioni. Secondo l’esecutivo cantonale, il diritto federale consente in linea di principio anche ai privati di appropriarsi di fondi senza padrone; per cambiare davvero gli effetti del sistema servirebbero interventi legislativi più incisivi.
Una volta iscritto come proprietario, Lauwiner assume diritti ma anche obblighi. Il proprietario può disporre della cosa entro i limiti dell’ordinamento giuridico, può difendersi da ingerenze indebite e può rivendicare il bene contro chi lo detenga senza diritto. Tuttavia la proprietà non è un potere assoluto. Se una strada privata presenta difetti di manutenzione e causa danni, può entrare in gioco la responsabilità del proprietario dell’opera. Se il proprietario eccede nell’esercizio del proprio diritto e danneggia o minaccia di danneggiare terzi, il Codice civile consente di chiedere la cessazione della molestia, provvedimenti contro il danno temuto e il risarcimento. Questo vale anche per la questione più concreta: Lauwiner può chiedere un dazio a chi passa sul suo terreno? La risposta va distinta. Non può imporre un dazio pubblico, fiscale o sovrano, perché non è un’autorità e non dispone di alcun potere pubblico. Inoltre, per le strade pubbliche, la Costituzione federale stabilisce che l’utilizzazione è esente da tasse, salvo eccezioni autorizzate dall’Assemblea federale. Se invece la strada è privata, il proprietario può in linea generale regolarne l’uso e può tentare di chiedere un corrispettivo privato, ma solo entro i limiti del diritto civile, delle servitù esistenti, degli eventuali diritti di passo, delle norme cantonali e comunali e degli accordi applicabili.
Il fatto che una strada sia intestata a un privato non significa automaticamente che il proprietario possa bloccare il passaggio o fatturare liberamente qualunque somma a chi transita. Se i residenti hanno un diritto di passo iscritto nel Registro fondiario o comunque opponibile, quel diritto limita il potere del proprietario. Se esistono obblighi di manutenzione ripartiti tra utenti o fondi beneficiari, il proprietario può eventualmente chiedere contributi nei limiti previsti dalla base giuridica applicabile. Se invece pretende denaro senza una base sufficiente, la richiesta può essere contestata.
Il caso mostra quindi una tensione tra legalità formale e interesse pubblico. Lauwiner sembra aver agito dentro una procedura prevista dal diritto svizzero: individua terreni senza padrone, presenta una richiesta, paga gli emolumenti fondiari e ottiene l’iscrizione. Non risulta che abbia pagato il valore dei terreni, ma solo costi amministrativi. Da quel momento può usare la proprietà come posizione negoziale, soprattutto quando il terreno è una strada o un accesso rilevante per altri. Non può però trasformare quella proprietà in sovranità, né imporre dazi pubblici, né ignorare diritti di passo, obblighi di manutenzione, responsabilità civili e limiti generali della proprietà.
Il punto politico, ora, è se Cantoni e Comuni vogliano lasciare che il primo privato attento ai registri fondiari possa appropriarsi di particelle dimenticate, oppure se debbano essere introdotti diritti di priorità pubblica, obblighi di informazione più efficaci o regole cantonali che facciano passare automaticamente certi fondi alla collettività. Alcuni Cantoni possono già escludere o limitare l’occupazione privata di immobili senza padrone; altri stanno discutendo soluzioni simili. La vicenda del Re della Svizzera non ha creato una monarchia, ma ha reso visibile una zona grigia del diritto fondiario: beni apparentemente inutili possono diventare strumenti di pressione quando qualcuno li registra prima degli altri.
Articolo originale:
Alex Ghibellini - Wealth Planner
La Svizzera non ha un re. Jonas Lauwiner, che si autodefinisce Re della Svizzera, non esercita alcun potere
Fonti:
Il caso dei terreni senza proprietario accende il dibattito in Argovia: mentre i comuni restano spesso inattivi, un privato ne approfitta e
Ha dell'incredibile la storia di Jonas Lauwiner che, grazie a un'operazione formalmente legale, è oggi proprietario di 150 terreni e un'otta
Invalidità, integrazione e sostenibilità: il punto di equilibrio con la previdenza svizzera
11 Febbraio 2026
Alex Ghibellini - Wealth Planner
Il Consiglio federale ha definito le linee direttrici della prossima riforma dell’Assicurazione per l’invalidità (componente del sistema AVS/AI) con un obiettivo strutturale preciso: rafforzare l’integrazione professionale per contenere l’accesso a nuove rendite e consolidare la sostenibilità dell’intero sistema previdenziale svizzero. Non si tratta di un intervento isolato, ma di un tassello che incide sull’equilibrio complessivo della previdenza sociale.
Il principio cardine dell’Assicurazione per l’invalidità (AVS/AI) resta invariato: la rendita è una misura residuale. Prima devono essere tentate tutte le misure di reinserimento possibili. Questo orientamento giuridico non è soltanto una scelta tecnica, ma una strategia di sistema volta a evitare la cronicizzazione assistenziale e a preservare la capacità contributiva delle persone assicurate. Ridurre le nuove rendite significa mantenere più persone attive nel mercato del lavoro e quindi nel circuito dei contributi sociali.
L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha indicato tra gli obiettivi delle revisioni dell’Assicurazione per l’invalidità (AVS/AI) il contenimento dell’aumento delle nuove rendite, fenomeno che negli ultimi anni ha mostrato dinamiche sensibili, in particolare tra i giovani con disturbi psichici. Questo andamento non incide soltanto sulla spesa dell’assicurazione invalidità, ma produce effetti sistemici sull’equilibrio del primo pilastro.
L’Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e l’Assicurazione per l’invalidità (AVS/AI) condividono basi contributive e logiche di finanziamento. Un incremento strutturale delle rendite per invalidità comporta maggiori oneri e può tradursi in pressioni sui contributi salariali. Intervenire prima, attraverso misure di integrazione più tempestive e mirate, consente invece di mantenere la persona nel ciclo produttivo, preservando i flussi contributivi e attenuando la pressione intergenerazionale. In questo senso, la riforma dell’Assicurazione per l’invalidità si inserisce pienamente nel quadro della stabilità del primo pilastro.
Gli effetti si estendono anche alla previdenza professionale, ossia al secondo pilastro. Il riconoscimento di una rendita d’invalidità attiva infatti prestazioni nella LPP e interrompe o riduce l’accumulazione ordinaria di capitale previdenziale. Questo comporta maggiori oneri per le casse pensioni e limita la costruzione di riserve individuali. Al contrario, il mantenimento della capacità lavorativa, anche parziale, permette continuità contributiva e rafforza la logica della capitalizzazione, contribuendo alla solidità complessiva del sistema.
La riforma si colloca dunque in un punto di intersezione tra sistema sanitario, mercato del lavoro e previdenza sociale. Se una condizione di salute viene intercettata e gestita precocemente, con strumenti di accompagnamento e adattamento professionale adeguati, si può evitare che si trasformi in esclusione permanente dal lavoro. È in questo snodo che si gioca l’equilibrio tra tutela della persona e sostenibilità finanziaria.
La previdenza svizzera si fonda su un bilanciamento tra solidarietà e responsabilità individuale. Un aumento strutturale delle rendite permanenti rischia di alterare questo equilibrio, incrementando il carico sulle generazioni attive e alimentando tensioni sul finanziamento del sistema. Rafforzare l’integrazione prima del riconoscimento della rendita non significa comprimere diritti, ma ridefinire il percorso in chiave attivante, con benefici sia individuali sia collettivi.
In definitiva, la riforma dell’Assicurazione per l’invalidità (AVS/AI) rappresenta un intervento di ingegneria istituzionale che incide sull’intero assetto previdenziale. Integrare prima di rendere permanente l’uscita dal lavoro significa proteggere la dignità professionale della persona, sostenere la base contributiva e consolidare nel tempo l’equilibrio tra primo e secondo pilastro. La sostenibilità futura della previdenza svizzera passa anche da qui.
Articolo orgininale:
Alex Ghibellini - Wealth Planner
Il Consiglio federale ha definito le linee direttrici della prossima riforma dell’Assicurazione per l’inva
Grandine in Ticino: quando un danno all’immobile può diventare un problema finanziario
9 Giugno 2026
Alex Ghibellini - Wealth Planner
La violenta grandinata che ha colpito il Mendrisiotto e il Luganese martedì 6.gougno 2026 riporta al centro una questione spesso sottovalutata: in Ticino l’assicurazione dell’immobile contro incendio ed eventi naturali non è obbligatoria. Questo significa che, a differenza di quanto accade nella maggior parte dei cantoni svizzeri, il proprietario può scegliere se assicurare o meno il proprio stabile e, se decide di farlo, può rivolgersi liberamente a una compagnia privata.
La conseguenza è semplice: se l’immobile è assicurato, i danni da grandine all’edificio vengono normalmente trattati nell’ambito dell’assicurazione stabili, secondo le condizioni contrattuali. Se invece l’immobile non è assicurato, il costo resta a carico del proprietario. Il punto non è quindi solo meteorologico, ma patrimoniale. La grandine non è un evento raro in Svizzera e il Ticino meridionale rientra tra le aree in cui il fenomeno è più frequente. MeteoSvizzera indica che nel Ticino meridionale, in alcuni luoghi, la grandine può verificarsi in media fino a tre volte all’anno.
Il danno economico può variare molto. Una grandinata può lasciare segni limitati su tapparelle, grondaie, lamiere, intonaci o arredi esterni, ma può anche danneggiare tetti, lucernari, facciate, serramenti, cappotti termici e impianti fotovoltaici. Il salto di gravità avviene quando il danno non è solo estetico, ma funzionale: infiltrazioni d’acqua, rottura della copertura, compromissione dell’isolamento o necessità di sostituire intere porzioni di facciata o tetto. In questi casi il costo può passare rapidamente da poche migliaia a decine di migliaia di franchi.
Il rischio di rovina finanziaria per una singola grandinata, per un proprietario con buona liquidità e un immobile ordinario, resta generalmente contenuto. Il rischio di una spesa improvvisa rilevante, invece, è concreto. Per molte economie domestiche, un danno non assicurato da 10’000, 20’000 o 30’000 franchi può diventare un problema serio, soprattutto se arriva insieme ad altri costi: auto danneggiata, franchigie, perdita d’uso di locali, infiltrazioni, riparazioni urgenti o sostituzione di elementi esterni.
Il problema è ancora più evidente per immobili con superfici esposte o materiali sensibili. Facciate intonacate, cappotti termici, grandi vetrate, lucernari, frangisole, tende tecniche, pannelli solari e coperture leggere aumentano la vulnerabilità economica. Anche quando la struttura portante non è compromessa, il ripristino dell’involucro edilizio può essere costoso. Le raccomandazioni svizzere sulla regolazione dei danni da grandine agli edifici mostrano, ad esempio, che per le facciate il passaggio da riparazione parziale a danno totale può dipendere dall’estensione della superficie colpita.
In Ticino, quindi, il fatto che l’assicurazione non sia obbligatoria non rende il rischio marginale. Rende semplicemente il rischio una scelta individuale. Chi non assicura l’immobile sta implicitamente decidendo di autoassicurarsi, cioè di tenere su di sé l’intero impatto economico di un evento naturale. Questa scelta può essere razionale solo se il proprietario dispone di riserve sufficienti per sostenere senza difficoltà il peggior danno ragionevolmente prevedibile.
La domanda pratica non è se la grandine colpirà sicuramente un determinato immobile, ma se il proprietario può permettersi di affrontare subito un danno importante senza compromettere la propria stabilità finanziaria. Se la risposta è no, l’assicurazione stabili contro incendio ed eventi naturali non va vista come una formalità, ma come uno strumento di protezione patrimoniale.
Articolo originale:
La violenta grandinata che ha colpito il Mendrisiotto e il Luganese martedì 6.gougno 2026 riporta al centro una questione spesso sottovaluta
Fonti:
• AXA, Danno causato da tempesta: quale assicurazione paga?, https://www.axa.ch/it/privatkunden/blog/a-casa/appartamento-e-casa/danni-da-tempesta.html
• NCCS, Climatologia svizzera della grandine, https://www.nccs.admin.ch/nccs/it/home/il-nccs/le-tematiche-prioritarie/climatologia-svizzera-grandine.html
• Associazione Svizzera d’Assicurazioni, Raccomandazioni riguardanti la regolamentazione dei danni da grandine agli edifici, https://svv.ch/sites/default/files/media/documents/2023-01/Flyer%20RL%20zur%20Regulierung%20von%20Hagelsch%C3%A4den%20an%20Geb%C3%A4uden_2022_IT.pdf
pruget aziendai, questiun quantistich en finanza, olter oportunidà
.. i polac sun ancamò... investend a pena en Polonia.
Fort cressita economich: i previsiun per el 2026 indican una cressita del PIL del 3,3-3,8% (superà a la media del UE de ~1,5%). Chestu l’è guidà del consum privà, di investiment en infrastrütur e di fœnd ...
28° Regime UE: la nuova frontiera fiscale europea che guarda all’Estonia e sfida la Svizzera
12 Maggio 2026
Alex Ghibellini - Wealth Planner
Negli ultimi anni il dibattito europeo sulla competitività delle imprese si è spostato da una logica puramente regolatoria ad una logica strutturale: come permettere alle aziende europee di crescere, raccogliere capitali e operare in più Stati senza essere soffocate da 27 sistemi giuridici e fiscali differenti. È in questo contesto che nasce il cosiddetto 28° regime, spesso chiamato anche EU Inc. L’idea è semplice nella teoria ma potenzialmente rivoluzionaria nella pratica: creare un quadro societario europeo opzionale, parallelo ai sistemi nazionali, che permetta ad una società di operare nell’Unione Europea con regole armonizzate in materia societaria, digitale, amministrativa e, almeno parzialmente, fiscale.
Per un imprenditore svizzero il tema è particolarmente interessante. La Svizzera continua infatti ad essere uno dei Paesi più competitivi d’Europa sotto il profilo fiscale e amministrativo, ma il 28° regime potrebbe cambiare profondamente il modo in cui alcune aziende internazionali scelgono la propria struttura operativa europea. La vera domanda non è quindi se il 28° regime sostituirà la Svizzera o l’Estonia, da cui ha preso spunto il 28esimo regime. La domanda corretta è: quali combinazioni strategiche potrebbero emergere tra sistemi differenti? Il progetto europeo nasce da una constatazione ormai condivisa anche a Bruxelles: il mercato unico europeo è spesso “unico” solo teoricamente. Una startup o una PMI che vuole espandersi in cinque Paesi europei deve ancora affrontare differenti registri societari, sistemi fiscali, regole sul lavoro, normative sulle insolvenze e procedure amministrative. Questo produce costi enormi, soprattutto per le imprese innovative e digitali. La Commissione Europea ha quindi iniziato a promuovere il concetto di una EU Inc., cioè una forma societaria europea armonizzata, pensata soprattutto per startup, scaleup e imprese tecnologiche. Dal punto di vista fiscale, però, il tema è molto più delicato. L’Unione Europea può armonizzare diversi aspetti del diritto societario con regolamenti europei, ma la fiscalità diretta rimane ancora fortemente legata alla sovranità nazionale. Per questo motivo molti osservatori ritengono che il 28° regime potrà realisticamente armonizzare alcuni aspetti amministrativi e societari, ma difficilmente potrà imporre una vera fiscalità unica europea nel breve termine. Ed è proprio qui che entra in gioco il confronto con l’Estonia e la Svizzera. L’Estonia è diventata negli ultimi quindici anni una sorta di laboratorio fiscale europeo. Il suo sistema è spesso descritto superficialmente come “0% di tasse”, ma questa definizione è imprecisa. In realtà il modello estone si basa sulla tassazione differita degli utili. In Estonia gli utili non distribuiti non vengono tassati immediatamente. La tassazione societaria si applica principalmente quando il profitto viene distribuito sotto forma di dividendo.
In pratica:
reinvestimento degli utili: tassazione immediata pari a zero;
distribuzione degli utili: imposizione societaria al momento del pagamento.
Questo crea un effetto molto potente per le imprese in crescita: il capitale rimane più a lungo dentro l’azienda, favorendo investimenti, assunzioni ed espansione. Non è un caso che l’Estonia venga regolarmente classificata tra i sistemi fiscali più competitivi dell’OCSE e dell’Europa. Per comprendere l’impatto reale del sistema estone bisogna però andare oltre la propaganda da “paradiso fiscale”. Il vantaggio estone non è tanto l’aliquota nominale, quanto il timing fiscale. Un’azienda che genera 1 milione di utile e lo reinveste può continuare a utilizzare integralmente quel capitale senza erosione fiscale immediata. In molti altri Paesi europei, invece, una parte significativa del profitto viene immediatamente assorbita dalle imposte societarie.
Questo cambia radicalmente il tasso di crescita potenziale di un’impresa. Per una startup o una società tech ad alta crescita, la differenza composta nel tempo può diventare enorme. La Svizzera, invece, adotta una logica completamente diversa. Il sistema svizzero non si basa sulla tassazione differita come l’Estonia, ma su una combinazione di:
aliquote generalmente competitive;
forte autonomia cantonale;
stabilità normativa;
elevata certezza giuridica;
accordi internazionali;
credibilità bancaria e commerciale.
In Svizzera la fiscalità varia notevolmente da cantone a cantone. Alcuni cantoni hanno aliquote molto aggressive rispetto agli standard europei, pur mantenendo una reputazione internazionale molto più solida rispetto ai classici paradisi fiscali offshore. La Svizzera ha inoltre un vantaggio che molti imprenditori sottovalutano: la prevedibilità. Un imprenditore internazionale spesso non cerca soltanto l’aliquota più bassa e cerca soprattutto:
stabilità;
assenza di sorprese;
amministrazione efficiente;
rischio regolatorio contenuto;
certezza interpretativa.
Da questo punto di vista la Svizzera continua ad avere una forza straordinaria. Il problema, tuttavia, è che il contesto internazionale sta cambiando rapidamente. L’introduzione del global minimum tax OCSE al 15% per i grandi gruppi internazionali ha iniziato a limitare alcune strategie fiscali aggressive. Parallelamente, Bruxelles sta cercando di ridurre la frammentazione normativa europea per evitare che le imprese innovative scelgano Stati extra-UE o strutture troppo complesse. Il 28° regime potrebbe quindi diventare un tentativo di “internalizzare” alcuni vantaggi oggi offerti da giurisdizioni come Estonia, Irlanda, Lussemburgo o perfino Svizzera. Ma qui emerge un punto fondamentale: il 28° regime non sembra orientato a diventare un semplice strumento di dumping fiscale. La filosofia europea appare diversa: l’obiettivo dichiarato è ridurre la complessità amministrativa e creare un framework europeo competitivo verso Stati Uniti e Asia.
Questo significa che il vantaggio potrebbe non derivare esclusivamente dall’aliquota fiscale, ma da una combinazione di:
semplificazione societaria;
interoperabilità europea;
digitalizzazione;
armonizzazione regolatoria;
stock option più efficienti;
gestione semplificata delle attività cross-border.
Per esempio, uno dei temi più discussi riguarda proprio la fiscalità delle stock option e degli incentivi ai dipendenti, cruciale per startup e scaleup. Attualmente una società europea che opera in più Stati deve affrontare enormi complessità nella gestione dei piani di incentivazione. Una armonizzazione in questo ambito potrebbe rendere l’ecosistema europeo molto più competitivo. Ed è qui che il confronto con la Svizzera diventa particolarmente interessante. La Svizzera infatti rimane fortissima per:
wealth management;
holding internazionali;
stabilità patrimoniale;
pianificazione successoria;
imprenditoria tradizionale;
attività ad alta marginalità.
L’Estonia eccelle invece in:
digitalizzazione;
snellezza amministrativa;
società tech;
startup;
reinvestimento degli utili;
gestione remota.
Il 28° regime europeo potrebbe tentare di prendere elementi di entrambi i modelli:
efficienza digitale estone;
accesso diretto al mercato europeo;
maggiore armonizzazione normativa;
framework più moderno per imprese innovative.
Per un imprenditore svizzero questo apre scenari molto interessanti. Non necessariamente in ottica di “trasferimento”, ma in ottica di strutturazione internazionale.
Per esempio:
holding svizzera + operativa europea;
struttura estone per accumulazione di capitale;
EU Inc. per attività cross-border;
gestione IP e sviluppo software in giurisdizioni dedicate;
utilizzo combinato di diversi regimi in funzione delle attività.
Naturalmente questo tipo di strutture richiede enorme attenzione. Negli ultimi anni le autorità fiscali internazionali hanno aumentato drasticamente il livello di controllo su:
esterovestizione;
sostanza economica;
transfer pricing;
beneficiari effettivi;
abuso di trattati;
strutture artificiali.
La fase storica delle “società estere di comodo” create solo per abbassare le tasse è ormai molto più rischiosa rispetto al passato.
Oggi conta la sostanza reale:
dove viene presa la decisione?
dove si trovano i dirigenti?
dove lavora il personale?
dove viene creato il valore?
dove si trovano clienti e infrastrutture?
Sono queste le domande centrali. Ed è qui che il 28° regime potrebbe avere un impatto importante: creare una struttura europea credibile, riconosciuta e armonizzata, riducendo alcune criticità operative oggi esistenti. Va però evitato un errore molto comune: pensare che il 28° regime sia già una realtà operativa pienamente definita. Non lo è: siamo ancora in una fase progettuale e politica.
Molti aspetti rimangono però aperti:
portata reale dell’armonizzazione fiscale;
adesione degli Stati membri;
rapporto con le fiscalità nazionali;
trattamento IVA;
regole sui dividendi;
compatibilità con le normative locali;
governance giuridica.
Alcuni esperti ritengono addirittura che serviranno anni prima di vedere un’applicazione concreta realmente efficace. Tuttavia il segnale politico è molto chiaro: l’Europa vuole diventare più competitiva sul piano imprenditoriale.
E questo cambia il quadro strategico: per anni molti imprenditori europei hanno guardato principalmente a:
Delaware;
Singapore;
Dubai;
Estonia;
Svizzera;
Irlanda.
Ora Bruxelles sta cercando di costruire un’alternativa europea integrata. Non è detto che ci riesca completamente, ma il tentativo stesso potrebbe produrre cambiamenti rilevanti. Per gli imprenditori svizzeri il punto centrale è probabilmente questo: la Svizzera resta fortissima, ma il contesto europeo sta evolvendo verso modelli più dinamici, digitali e integrati. Chi opera già a livello internazionale dovrebbe iniziare a monitorare attentamente l'evoluzione del 28° regime e la fiscalità europea armonizzata, così come il trattamento delle startup innovative. Un aspetto importante per la gestione finanziaria sono regole sulle stock option. Mentre non è da dare per scontata la compatibilità con strutture svizzere, che potrebbe aprire la strada a nuove opportunità di pianificazione internazionale. La conclusione più seria e professionale non è “trasferitevi in Estonia” o “abbandonate la Svizzera”, perché questa sarebbe una semplificazione ingenua. La realtà è molto più sofisticata: ogni struttura societaria dipende dalla residenza fiscale personale, dal tipo di attività; e soprattutto sai margini operativi; la possibilità di reinvestimento agevolato sicuramente ricopre un ruolo importante, anche se non di primaria importanza. Inoltre presenza internazionale; altrettanto cruciale è la raccolta di fondi presso gli investitori; parimenti la successione patrimoniale e la protezione degli asset; così come la snellezza della compliance regolatoria. In alcuni casi il modello estone può essere estremamente efficiente. In altri la Svizzera rimane nettamente superiore.
In futuro alcune EU Inc. potrebbero diventare strumenti molto interessanti per operazioni europee cross-border. Il vero vantaggio competitivo, quindi, non sarà probabilmente scegliere “un Paese migliore”, ma costruire architetture internazionali intelligenti, legali e coerenti. Ed è esattamente il tipo di tema che merita una discussione approfondita con fiscalisti internazionali, avvocati tributaristi e professionisti specializzati in strutture cross-border.
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Fonti:
European Commission – Commission presents proposal for EU Inc. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_26_614
European Commission – EU Inc.: A new harmonised corporate legal regime https://commission.europa.eu/topics/business-and-industry/doing-business-eu/company-law-and-corporate-governance/eu-inc-new-harmonised-corporate-legal-regime_en
European Parliament – The 28th regime https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2025/779233/EPRS_BRI%282025%29779233_EN.pdf
Financial Times – The EU's secret weapon for economic success https://www.ft.com/content/e5516e69-8251-4d4a-8b70-6a438ba701d9
Kluwer International Tax Blog – The EU 28th Regime for Innovative Companies Needs a Dual-Instrument Architecture https://legalblogs.wolterskluwer.com/international-tax-law-blog/the-eu-28th-regime-for-innovative-companies-needs-a-dual-instrument-architecture-to-stimulate-a-coherent-tax-treatment/
EY – European Commission publishes proposal on the 28th regime https://taxnews.ey.com/news/2026-0715-european-commission-publishes-proposal-on-the-28th-regime-eu-inc
KPMG – EU Tax Centre E-News 213 https://kpmg.com/xx/en/our-insights/eu-tax/e-news-213.html
Triniti – EU Inc.: What Does the 28th Regime Mean for Estonian Entrepreneurs https://triniti.eu/insights/eu-inc-what-does-the-28th-regime-in-company-law-mean-for-estonian-entrepreneurs-and-investors/
IMF – Options to Strengthen the Tax System in Estonia https://www.elibrary.imf.org/view/journals/018/2025/102/article-A001-en.xml
Tax Foundation – 2025 European Tax Policy Scorecard https://taxfoundation.org/research/all/eu/2025-european-tax-rankings/
Balt Partners – Corporate Tax Rates in Europe 2026 https://baltpartners.com/en/blog/corporate-tax-rates-europe
Wise – Europe Corporate Tax Guide https://wise.com/gb/blog/europe-corporate-tax