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PAGARE EQUITALIA ancora... A RATE
Riformulazione Emendamento 13.013
A.C. n. 3926 Art. 13 bis (Dilazione del pagamento)
Dopo l’articolo 13 è inserito il seguente: «13-bis. (Della dilazione del pagamento)
1. Il debitore decaduto alla data del 1 luglio 2016, dal beneficio della rateizzazione prevista dall’articolo 19 commi 1, 1 bis e 1 quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concessa in data antecedente o successiva a quella di entrata in vigore del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, può nuovamente rateizzare, sino ad un massimo di 72 rate, elevabili nei casi previsti dall’attuale normativa, l’importo ai sensi del medesimo articolo 19 anche se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data non siano state integralmente saldate. La nuova richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 19, commi 1 – quater e 4 del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Si decade dalla rateizzazione di cui al presente comma al mancato pagamento di due rate anche non consecutive.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 3, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 si applicano anche alle dilazioni concesse, a qualsiasi titolo, in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. 3. Il debitore decaduto in data successiva al 15 ottobre 2015 e fino alla data del 1 luglio 2016 dai piani di rateizzazione, nelle ipotesi di definizione degli accertamenti di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, o di omessa impugnazione degli stessi può ottenere, a semplice richiesta, da presentare, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, la concessione di un nuovo piano di rateizzazione, anche se, all'atto della presentazione della richiesta stessa, le rate eventualmente scadute non siano state saldate. 4. all’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a. al comma 1, secondo periodo, le parole «di importo superiore a 50.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: « di importo superiore a 60.000 euro ».
Comunicato Stampa N° 107 del 14 giugno 2016 Studi di settore: posticipato al 6 luglio 2016 il termine per versare le imposte
Slitta dal 16 giugno al 6 luglio 2016, il termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione Irap e dalla dichiarazione unificata annuale da parte dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.
Lo prevede il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, che è stato firmato dal premier Matteo Renzi e che è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Dal 7 luglio e fino al 22 agosto 2016 i versamenti possono essere eseguiti con una lieve maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento.
L’accelerazione, in linea con l’obiettivo di dare più stabilità al calendario delle scadenze non solo fiscali, non ha però fermato le richieste di rinvio, motivate soprattutto per due ragioni. Rilasciato il software, non sono mancati gli aggiornamenti successivi, che hanno ritardato l’assetto definitivo dei calcoli. Gli studi dei professionisti, poi, sono sotto pressione in vista del «giorno delle tasse» in calendario giovedì, che tra saldi e acconti delle imposte dirette di persone fisiche e società, prima rata dell’Imu e di quel che rimane della Tasi e contributi mette in fila ben 24 scadenze.
Nell’agenda dei professionisti ci sono poi le oltre 160mila comunicazioni di anomalia che riguardano gli studi di settore 2015, e i tanti aspetti di una gestione fiscale che fatica a trovare ordine: in queste settimane il governo aveva lavorato a un decreto semplificazioni correttivo della delega fiscale, ma sul finale il pacchetto degli interventi si è appesantito fino a far preferire la strada di un decreto legge ad hoc esterno alla delega.
Tempo quasi scaduto per evitare di sborsare 100 euro. Chi non possiede un televisore o vuole comunicare su quale utenza elettrica addebitare il canone deve inviare la dichiarazione sostitutiva tramite il sito delle Entrate o inviando una raccomandata.
SE NON DEVI PAGARE IL CANONE DEVI COMPILARE E INVIARE un modello apposito per ogni info e vedere gli ESEMPI vai direttamente al sito ufficiale RAI: http://www.abbonamenti.rai.it/Ordinari/IlCanoneOrdinari.aspx#NonPoss
La dichiarazione sostitutiva DEVE ESSERE PRESENTATA:
• direttamente dal contribuente o dall’erede mediante una specifica applicazione web disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel rilasciate dall’Agenzia delle entrate;
• avvalendosi di un intermediario abilitato ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998.
La dichiarazione si considera presentata nella data risultante dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall’Agenzia delle Entrate.
Nei casi in cui non sia possibile la trasmissione telematica, la dichiarazione sostitutiva può anche essere spedita a mezzo del servizio postale in plico raccomandato senza busta al seguente indirizzo:
Agenzia delle entrate - Ufficio Torino 1 - Sportello abbonamenti TV - Casella postale 22 - 10121 Torino.
La dichiarazione si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale. ATTENZIONE: in quest’ultima ipotesi il modello deve essere presentato unitamente alla copia di un valido documento di riconoscimento.
ATTENZIONE!!!
Dichiarazioni sostitutive relative all’anno 2016: Per il 2016, primo anno di applicazione del pagamento del canone in bolletta, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione va presentata entro il 16 maggio 2016 per avere effetto per l’intero canone dovuto per l’anno 2016. La dichiarazione sostitutiva presentata dal 17 maggio 2016 al 30 giugno 2016 ha effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre 2016. La dichiarazione sostitutiva presentata dal 1° luglio 2016 ed entro il 31 gennaio 2017 ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno 2017.
Dichiarazioni sostitutive relative agli anni 2017 e successivi A decorrere dalle dichiarazioni relative all’anno 2017, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione per avere effetto a partire dal 1° gennaio di un dato anno di riferimento deve essere presentata a partire dal 1° luglio dell’anno precedente ed entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento stesso. ES: per avere effetto per l’intero canone dovuto per il 2017, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione deve essere presentata dal 1° luglio 2016 al 31 gennaio 2017. La dichiarazione sostitutiva di non detenzione presentata dal 1° febbraio ed entro il 30 giugno di un dato anno di riferimento ha effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre del medesimo anno. Ad esempio, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione presentata dal 1° febbraio al 30 giugno 2017 ha effetto per il semestre luglio-dicembre 2017
EUIPO, la nuova denominazione dell'Ufficio dell'UE per la proprietà intellettuale
WHAT’S NEW?
A partire dal 23 marzo, l'Ufficio UE per la proprietà Intellettuale si chiamerà Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). Il nome del marchio comunitario registrato dall'Ufficio diventerà marchio dell'Unione europea.Tali modifiche interverranno a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2015/2424. info http://www.euipo.europa.eu/
Patent box: tassazione agevolata sui redditi derivanti dalle opere di ingegno
Il decreto "Patent Box" introduce un regime opzionale di tassazione per i redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, di brevetti industriali, di marchi, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.
Possono esercitare l’opzione i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dal tipo di contabilità adottata e dal titolo giuridico in virtù del quale avviene l’utilizzo dei beni.
Minibond, così un'impresa può liberarsi delle banche - Si tratta di uno strumento di finanza alternativa. Utile a ottenere finanziamenti. E ridurre la dipendenza dagli istituti di credito. Ecco come funziona.
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6 luglio Proroga ufficiale sui versamenti per Unico 2015
La proroga dei versamenti di Unico 2015 c'è anche quest'anno: si slitta al 6 luglio. La proroga vale anche per i contribuenti minimi e i nuovi forfetari. Con il comunicato stampa n. 121 del 9 giugno 2015, il Mef ha anticipato il contenuto di un Dpcm, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con cui sono prorogati i termini di versamento delle imposte derivanti da Unico e Irap 2015 per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore. Rientrano nella proroga anche i contribuenti minimi e i nuovi forfetari.
Principale news dei dichiarativi quest'anno è senza dubbio il modello 730 precompilato, quindi la possibilità di presentare autonomamente il modello direttamente all'Agenzia delle Entrate, senza ausilio di Caf o intermediari. Dal 15 aprile è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate un'area apposita in cui, una volta autenticati (con le credenziali di Fisconline o quelle della Carta nazionale dei servizi o quelle dell'INPS), si potrà visualizzare la dichiarazione precompilata, modificarla e poi spedirla. Ci si dovrà invece rivolgere ai Caf o ai professionisti nel caso in cui si voglia presentare la congiunta. In tutti gli altri casi le dichiarazioni devono essere presentate telematicamente, direttamente (Fisconline) o tramite intermediario abilitato.
Il nuovo regime dei minimi forfettario per i titolari di partita IVA consiste nell’applicazione di un’imposta sostitutiva del 15% in luogo di quella dei classici minimi del 5%. Vediamo qui chi può accedere, quali sono i nuovi limiti dei ricavi e dei compensi in base alla tipologia di attività, le caratteristiche ed i requisiti richiesti nonchè i molteplici limiti imposti ai lavoratori autonomi. Vedremo inoltre che per alcuni il nuovo regime 2015 è una stangata… e non conviene proprio sempre, anzi! Leggi tutto: http://www.tasse-fisco.com/liberi-professionisti/nuovo-regime-minimi-forfettario-15-limite-ricavi-sintesi/19531/#ixzz3VZwbwRHC
Il crowdfunding: cos'è, come funziona e a chi si rivolge
Tra le diverse attività e i servizi che offre ai propri associati, Innovami ha attivato da tempo per le incubate un supporto e un affiancamento per l’utilizzo delle principali piattaforme di crowdfunding, visto come strumento efficace per finanziare e sostenere idee e progetti d’impresa.
Il crowdfunding è un fenomeno che si è diffuso negli ultimi anni ma che trova radici ben più radicate nel tempo. Il termine utilizzato, che racchiude in sé i concetti di folla (crowd) e finanziamento (funding), ha in realtà un significato ben più profondo che per certi versi può essere sintetizzato come una reinterpretazione della raccolta fondi nell'era digitale. I motivi principali della sua rapida diffusione sono da ricercare nella situazione geopolitica globale e nella crescente diffusione dei social media. Infatti, generalmente parlando, il crowdfunding consiste nell'utilizzare Internet per la raccolta di capitale da gruppi di persone con interessi comuni al fine di finanziare un progetto o un iniziativa.
In questo contesto, gli elementi che compongono il fenomeno del crowdfunding, possono essere visti come uno scambio di informazioni (idee e progetti) e di capitale (fondi) tra persone o gruppi di persone (crowd), attraverso strumenti informatici (social media, social network), in un ambiente virtuale (Internet).
Se come concetto, la raccolta fondi online, non rappresenta una grossa novità, la principale innovazione portata dal crowdfunding è rappresentata dal modo con il quale vengono utilizzati gli strumenti informatici disponibili oggi. La capacità dei social media di raggiungere, coinvolgere ed emozionare un vasto numero di persone, costituisce l'elemento essenziale per ottenere un finanziamento attraverso una campagna di crowdfunding. I portali online specializzati, meglio noti come piattaforme di crowdfunding, nelle sue più recenti evoluzioni, hanno dimostrato di avere l'abilità di raggiungere svariate comunità a supporto di: imprenditori, artisti, musicisti, designers, progetti locali, etc... Il modello di business delle piattaforme di crowdfunding, nella maggioranza dei casi, si basa su una percentuale che viene trattenuta dalla somma di denaro raccolta per il progetto finanziato. Il supporto fornito sotto forma di donazione o finanziamento, si è sviluppato sotto varie forme che si differenziano in base alla natura dello scambio tra l'investitore/donatore ed il progetto. Gli imprenditori o le persone alla ricerca di un finanziamento tramite crowdfunding possono offrire delle ricompense alle persone che hanno effettuato un investimento nella loro idea secondo diverse modalità.
Il modello di crowdfunding più diffuso, in Italia e nel mondo, è rappresentato dal donation/rewards crowdfunding. Secondo tale modello, a seguito di una donazione, è prevista un tipo di ricompensa di carattere non finanziario (un gadget, un prodotto, un meeting con il creatore dell'idea, un ringraziamento sotto varie forme, etc...).
La crescente difficoltà di accesso al credito da parte delle PMI, ha contribuito allo sviluppo di un nuovo modello, l'equity crowdfunding. Il modello equity prevede un finanziamento sotto forma di capitale di rischio al fine di ottenere delle quote di partecipazione nella società. In Italia, il crowdfunding è diventato un fenomeno di grande interesse, soprattutto a partire dallo scorso anno quando fu' introdotto nel report “Restart, Italia!” commissionato dal Ministero dello Sviluppo Economico. Nel 2013, la Consob, dopo varie ricerche e consultazioni con esperti del settore, è arrivata alla pubblicazione della normativa su l'equity crowdfunding che permetterà alle start-up innovative di raccogliere fondi attraverso le piattaforme di crowdfunding registrate presso un registro Consob; tutelando l'investitore e l'imprenditore. Nonostante qualche critica riguardante l'eccessiva regolamentazione, l’Italia è stato il primo stato Europeo ad adottare una normativa per questo settore e questo può far ben sperare soprattutto in ottica futura, augurandosi che il 2013 sarà ricordato come l'anno delle start-up e del crowdfunding.
fonte: innovami.it
vedi per capire meglio REPORT Puntata del 7.12.2014 http://www.report.rai.it/dl/Report/puntata/ContentItem-a31abb5d-9a75-4947-8628-445afaa5ea0d.html
Dalla comunicazione annuale dati IVA alla predisposizione delle certificazioni uniche, passando per il nuovo ISEE, i bilanci in XBRL, l’applicazione dello split payment e le nuove modalità di trasmissione delle dichiarazioni d’intento. Sono solo alcune delle novità che alimentano il concreto rischio di un ingorgo degli adempimenti per i professionisti.
L'agenzia delle Entrate non ci sta. E respinge al mittente (neppure troppo indirettamente), con le faq pubblicate ieri sul sito, il principio espresso dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia sulla possibilità di applicare la cedolare secca sugli affitti alle locazioni uso foresteria
Il Sole24 Ore: Professionisti, collaboratori negli studi senza pagare l’Irap.
Lavori in casa, i maxi bonus allargano il perimetro
ecco le linee di intervento