AI-ACT: linee guida attuative sulla trasparenza - Art.50
L'AI-ACT è tra le molte cose che dice, all'articolo 50 parla degli obblighi sulla trasparenza in vigore dal 2 Agosto 2026: "OBBLIGHI DI TRASPARENZA PER I FORNITORI E I DEPLOYER DI DETERMINATI SISTEMI DI IA"
Il documento che chiarisce di cosa si tratta è "Guidelines on the implementation of the transparency obligations for certain AI systems under Article 50 of the AI Act" del 20 luglio 2026. Contiene proprio la parte che serve ai creator, con esempi concreti, che sono la cosa più utile.
NOTA: la Commissione ha approvato il contenuto del progetto di linee guida ma al punto (5) dice che non sono vincolanti: l'interpretazione autoritativa spetta solo alla Corte di giustizia.
i punti che riguardano siti e creator
(111) e (117) obbligo del deployer di etichettare i deep-fake.
(113) I 4 criteri cumulativi della definizione di deep-fake: somiglianza apprezzabile / soggetti esistenti o plausibilmente esistenti / persone, oggetti, luoghi, entità o eventi / apparenza falsamente autentica
(114) e (116) Come valutare in concreto, più le due liste di esempi per capire cos'è e cosa non è deep-fake.
(119) e (124) Regime attenuato per opere artistiche, creative, satiriche o di finzione (il che manda tutto il piano in 🐮 IMHO e c'è anche l'esclusione per uso personale e non professionale 😶🌫️(19) e (20))
I punti che cambiano la vita operativa
Non tutte le immagini AI vanno etichettate Solo i deep-fake, quindi i contenuti che sfidano le leggi della fisica o rappresentano creature non esistenti - l'esempio della Commissione è una sfinge che vola sulla Tour Eiffel - restano fuori. Ma attenzione, il punto (114) avverte che il fotorealismo rende più probabile la qualifica di deep-fake senza essere di per sé determinante: conta la capacità di ingannare sull'autenticità.
Cosa deve fare chi fa pubblicità Un'immagine AI di un prodotto che può falsare la percezione del suo aspetto reale, delle caratteristiche o dell'uso è espressamente elencata tra i deep-fake. Invece un prodotto reale su sfondo generato dall'AI, se l'annuncio non induce in errore sul prodotto, non lo è. E anche un video con un influencer sintetico che prova un prodotto sponsorizzato rientra tra i deep-fake, perché non è un'opera creativa che possa usufruire del regime attenuato.
L'etichetta deve essere percepibile Non ci si può affidare al watermark machine-readable inserito dal fornitore ai sensi dell'art. 50(2) dello stesso AI_ACT. Serve che ci sia un'etichetta visibile o udibile direttamente dalle persone, senza che l'utente debba usare strumenti tecnici per capire che si tratta di immagini, video o audio generati dall'AI.
Se sei un dipendente o un freelance, non sei tu il deployer Il punto (14) chiarisce che gli obblighi ricadono sulla persona giuridica (l'agenzia, la testata, l'azienda), non sui singoli content creator che operano sotto la sua autorità. Ma se hai partita IVA e pubblichi in proprio, il deployer sei tu. Il punto esclude l'uso personale e non professionale... se ricavi un beneficio economico regolare è "professionale".
Niente retroattività, punto (154) le immagini generate prima del 2 agosto 2026 non vanno etichettate a posteriori. Diverso per i testi, dove conta la data di pubblicazione.
--- Tutto chiaro?











