La CTR del Lazio con la sentenza n. 1425/2021 si è pronunciata sul regime della cedolare secca e ha stabilito che l’applicazione dell’imposta sostitutiva alle locazioni immobiliari ad uso abitativo deve ritenersi legittima anche nel caso in cui il conduttore agisca nell’esercizio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo. Secondo i giudici di merito, l’art. 3, comma 6, del d.lgs. 23/2011, secondo cui il regime della cedolare secca non si applica alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attività d'impresa, di arti o di professioni, si riferisce esclusivamente all’attività svolta dal locatore, unico soggetto attivo chiamato ad esercitare l’opzione per l’imposta sostitutiva, e pertanto non rileva l’attività posta in essere dal conduttore. Tale pronuncia, senz’altro condivisibile, ha anche il pregio di superare l’irragionevole interpretazione restrittiva della Circolare dell’Agenzia n. 26/2011, secondo cui “esulano dal campo di applicazione della norma in commento, i contratti di locazione conclusi con conduttori che agiscono nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo utilizzo dell’immobile per finalità abitative di collaboratori e dipendenti”. . Fonte Studio legale Giordano-Merolle . #cedolaresecca #affitto #infoperclienti #clientifelici #customercare #affittoroma #agenziaimmobiliare #realestate #immobiliare #cercocasa #affittarecasa #calzinimmobiliare #piazzabologna #vialeippocrate #informazioni (presso Piazza Bologna - Roma) https://www.instagram.com/p/CM1OjXeB84C/?igshid=1azl51dflrawi