Assicurazioni uguali per tutti: basta discriminazioni territoriali in Italia
L’assicurazione auto e qualsiasi altra assicurazione devono essere adeguate con tariffe nazionali uguali per tutti, per tutte le regioni, città, comuni, razze, colori, etnie ecc.
Non può esistere un trattamento privilegiato per chi è considerato “onesto” solo perché proveniente da certe regioni geografiche del Paese che sono più ricche e influenti. Il razzismo assicurativo è un fatto grave e molto dannoso per i cittadini della nostra nazione.
SIAMO TUTTI ITALIANI O CI SONO ANCORA BORBONICI, SABAUDI E ASBURGICI?
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Il cane aziona il fucile: chi paga i danni? Responsabilità civile e assicurazioni utili
27 Maggio 2026
Alex Ghibellini - Wealth Planner
Il caso avvenuto a Scottsbluff, Nebraska, è insolito solo in apparenza: una donna ferma in auto a un semaforo è stata colpita al braccio da un proiettile partito da un fucile a pompa carico lasciato in un furgone. Secondo le ricostruzioni giornalistiche, il cane del proprietario, muovendosi all’interno del veicolo, avrebbe attivato accidentalmente l’arma; la donna è stata trasportata in ospedale, ma le lesioni non sarebbero state tali da metterla in pericolo di vita. La polizia locale ha ricordato che in Nebraska è illegale viaggiare con un fucile a pompa carico in un veicolo.
La questione civile centrale non è se il cane abbia “colpa”. Il cane non è giuridicamente responsabile. La responsabilità ricade, in linea generale, sulla persona che aveva il controllo dell’animale, dell’arma e del veicolo. In un caso simile, il proprietario potrebbe essere chiamato a rispondere per avere lasciato un’arma carica accessibile, in un luogo non sicuro, con un animale libero di muoversi all’interno dell’abitacolo. La presenza di una norma che vieta il trasporto di un fucile carico rafforza il profilo di negligenza: non prova automaticamente ogni aspetto del risarcimento, ma rende più difficile sostenere che siano state adottate cautele adeguate.
Dal punto di vista civilistico, il danneggiato può chiedere il ristoro delle spese mediche, dell’eventuale perdita di reddito, dei danni permanenti, dei danni morali e delle ulteriori conseguenze patrimoniali e non patrimoniali. Negli Stati Uniti, a seconda dello Stato e della polizza, potrebbero entrare in gioco più coperture: assicurazione auto, polizza homeowners o renters, umbrella liability, eventuali coperture specifiche per armi o attività venatoria. Non è però scontato che l’assicuratore paghi integralmente e definitivamente: molte polizze escludono atti intenzionali, uso illecito di armi, violazioni di legge, attività venatoria non dichiarata o fatti non rientranti nel rischio assicurato. Inoltre, anche quando l’assicurazione indennizza il terzo danneggiato, può poi esercitare rivalsa o regresso contro l’assicurato, in tutto o in parte, se il sinistro è stato causato da dolo, colpa grave, violazione delle condizioni contrattuali o comportamento contrario alla legge.
Traslando il ragionamento in Italia, le norme potenzialmente rilevanti sarebbero diverse. L’art. 2043 c.c. stabilisce il principio generale del risarcimento per fatto doloso o colposo. L’art. 2051 c.c. disciplina il danno cagionato da cose in custodia. L’art. 2052 c.c. riguarda il danno cagionato da animali. L’art. 2050 c.c. può rilevare per attività pericolose, categoria nella quale l’uso di armi da fuoco può essere attratto secondo le circostanze. Se il danno nasce dalla circolazione del veicolo, può porsi anche il tema dell’art. 2054 c.c.; tuttavia, se il danno deriva principalmente dall’arma lasciata incustodita, la copertura RC auto potrebbe non essere sufficiente o potrebbe essere contestata.
Il punto assicurativo è decisivo. Una normale RC auto copre i danni derivanti dalla circolazione del veicolo, non necessariamente ogni evento accaduto dentro o vicino al veicolo. Se il fucile spara perché lasciato carico sul sedile, l’assicuratore auto potrebbe sostenere che il danno non derivi dalla circolazione, ma dalla custodia negligente dell’arma. Una polizza RC famiglia o RC capofamiglia, invece, copre di norma i danni involontari causati a terzi nella vita privata, inclusi spesso i danni causati da animali domestici; ma anche qui bisogna verificare esclusioni, massimali, franchigie, clausole relative ad armi, caccia, attività sportive o condotte vietate dalla legge, nonché eventuali clausole di rivalsa. La rivalsa è particolarmente rilevante: il danneggiato può essere risarcito dall’assicuratore, ma l’assicurato può poi vedersi richiedere la restituzione totale o parziale di quanto pagato, se ha violato obblighi contrattuali o norme di sicurezza.
Per i cacciatori italiani esiste un ulteriore livello: l’assicurazione obbligatoria per l’attività venatoria. La Corte costituzionale, richiamando l’art. 12, comma 8, della legge n. 157/1992, ha ricordato che l’attività venatoria può essere esercitata solo con licenza di porto di fucile per uso caccia e con polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi; la stessa decisione evidenzia anche la funzione di protezione effettiva dei terzi danneggiati, data l’elevata pericolosità dell’attività esercitata mediante armi da fuoco.
In Svizzera, il ragionamento passa soprattutto dal Codice delle obbligazioni e dalla Legge federale sul contratto d’assicurazione. L’art. 56 CO prevede che il detentore di un animale è responsabile del danno da esso cagionato, salvo che provi di avere usato tutta la diligenza richiesta dalle circostanze nella custodia e nella vigilanza, oppure che il danno si sarebbe verificato anche usando tale diligenza.
Se al danno concorrono arma, veicolo e animale, la responsabilità può quindi fondarsi sia sulla custodia dell’animale sia sulla condotta negligente del proprietario dell’arma. In ambito assicurativo svizzero, la responsabilità civile privata copre di regola i danni involontari causati a terzi nella vita privata e spesso include anche i danni provocati da animali domestici; in molti Cantoni, inoltre, l’assicurazione RC è obbligatoria per i detentori di cani.
Tuttavia, anche in Svizzera la copertura non va data per scontata: la LCA prevede che, se il sinistro è cagionato intenzionalmente, l’assicuratore non è responsabile, mentre in caso di colpa grave può ridurre la prestazione proporzionalmente al grado della colpa.
Di conseguenza, lasciare un’arma carica e accessibile in un veicolo, soprattutto con un animale libero nell’abitacolo, potrebbe esporre non solo a responsabilità civile verso il danneggiato, ma anche a riduzione delle prestazioni assicurative o a rivalsa dell’assicuratore, secondo contratto e circostanze concrete.
La tutela assicurativa corretta, quindi, non è una singola polizza generica. Serve una mappa dei rischi. Chi possiede armi dovrebbe verificare che la propria copertura includa espressamente la responsabilità civile per detenzione, trasporto, custodia e uso lecito dell’arma. Chi ha animali dovrebbe controllare che la RC famiglia, RC privata o RC capofamiglia includa i danni provocati dagli animali domestici, senza esclusioni rilevanti. Chi pratica caccia deve mantenere attiva la polizza richiesta dalla legge applicabile e controllare che copra anche cani da caccia, trasporto delle armi, danni a persone, cose e animali. Chi vuole proteggere il patrimonio personale dovrebbe valutare massimali elevati, perché un danno grave da arma da fuoco può superare facilmente le coperture minime. È essenziale verificare anche le clausole di rivalsa: una polizza può proteggere il terzo danneggiato ma lasciare poi l’assicurato esposto al recupero delle somme pagate dall’assicuratore.
La prevenzione resta la prima forma di tutela giuridica. Un’arma non dovrebbe mai essere lasciata carica, accessibile o incustodita in un veicolo, soprattutto in presenza di animali o passeggeri. Il trasporto dovrebbe avvenire con arma scarica, munizioni separate, custodia chiusa e rispetto delle norme locali. Sul piano assicurativo, conviene chiedere all’intermediario una conferma scritta su quattro punti: copertura dei danni a terzi causati da armi legalmente detenute, copertura dei danni provocati da animali domestici, operatività della garanzia durante il trasporto dell’arma, condizioni in cui l’assicuratore può ridurre la prestazione o agire in rivalsa.
Il caso del Nebraska mostra un principio semplice: l’accidentalità materiale dello sparo non elimina la responsabilità civile. Se l’evento era prevenibile con cautele ordinarie, il proprietario dell’arma, dell’animale o del veicolo può essere chiamato a rispondere. L’assicurazione serve a evitare che un errore individuale si trasformi in un danno patrimoniale irreversibile; ma funziona solo se il rischio è stato dichiarato, coperto e gestito nel rispetto della legge. Anche quando interviene, non sempre chiude definitivamente la questione per l’assicurato: in presenza di dolo, colpa grave, violazioni di legge o inosservanza delle condizioni di polizza, la compagnia può pagare il danneggiato e poi chiedere la rivalsa.
Unipol, Assicurazione RC famiglia / danni a terzi: https://www.unipol.it/garanzie/famiglia/assicurazione-rc-casa-danni-terzi
Corte costituzionale italiana, sentenza n. 159/2022, assicurazione obbligatoria per attività venatoria: https://www.cortecostituzionale.it/stampa-pdf-pronuncia/2022/159
Fedlex, Codice delle obbligazioni svizzero, art. 56 CO, responsabilità del detentore di animali: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/it
Fedlex, Legge federale sul contratto d’assicurazione, LCA, art. 14, sinistro cagionato per colpa: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/719_735_717/it
Baloise Svizzera, assicurazione responsabilità civile per animali domestici: https://www.baloise.ch/it/clienti-privati/assicurare/casa-diritto/assicurazione-responsabilita-civile-per-animali-.html
Assicurazioni per animali: il mercato che porterà ordine nella veterinaria svizzera
30 Maggio 2026
Alex Ghibellini - Wealth Planner
La medicina veterinaria sta attraversando una trasformazione profonda. Gli animali domestici vivono più a lungo, ricevono cure sempre più sofisticate e vengono ormai considerati da molte famiglie membri effettivi del nucleo familiare. A questa evoluzione corrisponde però un aumento costante dei costi: diagnostica avanzata, chirurgia specialistica, oncologia, fisioterapia, degenze e cure croniche rappresentano oggi una realtà consolidata anche nel settore veterinario. Come avvenuto in passato nella sanità umana, quando cresce la complessità delle cure emerge inevitabilmente un problema: come finanziare in modo efficiente prestazioni sempre più costose e come garantire standard qualitativi omogenei all'interno di un mercato estremamente frammentato.
È qui che entrano in gioco le assicurazioni sanitarie per animali: in Svizzera operano già diversi operatori specializzati, tra cui Wau-Miau, Animalia, Epona, La Mobiliare e Calingo, che offrono coperture per visite, interventi chirurgici, ricoveri, farmaci ed esami diagnostici. Si tratta di un mercato ancora relativamente giovane rispetto ad altri Paesi, ma destinato con ogni probabilità a crescere rapidamente nei prossimi anni. Molti osservatori vedono queste polizze semplicemente come uno strumento per proteggersi dalle spese impreviste. In realtà il loro impatto economico potrebbe essere molto più profondo.
La diffusione delle assicurazioni veterinarie tende infatti a modificare strutturalmente il funzionamento dell'intero settore. Per ragioni economiche evidenti, le compagnie assicurative non possono limitarsi a rimborsare qualsiasi prestazione a qualsiasi prezzo e in qualsiasi struttura. Per contenere i costi e mantenere sostenibile il proprio modello di business devono necessariamente verificare le qualifiche professionali, monitorare le prestazioni erogate, raccogliere statistiche sui costi e individuare eventuali anomalie. In altre parole, le assicurazioni introducono un sistema permanente di controllo, misurazione e selezione. Questo processo genera un effetto quasi inevitabile: le strutture più organizzate, trasparenti e qualificate tendono a essere favorite, mentre quelle meno efficienti vengono progressivamente penalizzate dal mercato.
Si tratta di una dinamica osservata in numerosi settori economici. Quando un soggetto terzo inizia a pagare grandi volumi di prestazioni, acquisisce inevitabilmente il potere di stabilire criteri, procedure e standard operativi. Non per ragioni ideologiche o regolatorie, ma per semplice necessità economica. Con l'aumento del numero di animali assicurati, le compagnie disporranno inoltre di una quantità crescente di dati sui costi reali delle cure. Questo consentirà confronti sempre più precisi tra cliniche, veterinari e tipologie di intervento, riducendo progressivamente le asimmetrie informative che oggi caratterizzano il settore. La conseguenza più probabile sarà una maggiore trasparenza dei prezzi: oggi molti proprietari di animali scoprono il costo delle prestazioni soltanto al momento della fatturazione. In un mercato assicurativo sviluppato, invece, la comparabilità dei costi diventa una necessità operativa. Le differenze tariffarie eccessive tendono quindi a essere individuate e corrette attraverso la pressione competitiva esercitata dagli stessi assicuratori.
Anche la qualità delle cure potrebbe beneficiarne. Le compagnie hanno infatti interesse a ridurre errori diagnostici, trattamenti inefficaci e procedure inutili, poiché ogni inefficienza si traduce direttamente in costi aggiuntivi. In questo senso le assicurazioni non rappresentano semplicemente un prodotto finanziario destinato ai proprietari di cani e gatti. Rappresentano piuttosto un meccanismo di organizzazione del mercato. Per questo motivo è ragionevole sostenere che la crescita delle assicurazioni veterinarie porterà nel tempo maggiore ordine nel settore. Non perché lo imponga una legge o un'autorità pubblica, ma perché è una conseguenza naturale dell'evoluzione economica del comparto. Più aumenterà la quota di animali assicurati, più il mercato veterinario tenderà a sviluppare standard condivisi, sistemi di accreditamento, maggiore trasparenza tariffaria e criteri qualitativi verificabili. Un'evoluzione che potrebbe rivelarsi molto più efficace di qualsiasi tentativo di regolamentazione centralizzata, perché nasce direttamente dagli incentivi economici che governano il settore.
RSI, Specialisti improvvisati, prezzi liberi e pochi controlli in un settore in piena espansione nel cantone che ha due dei quattro ospedali veterinari di tutta la Svizzera – Come mai? https://www.rsi.ch/info/ticino-grigioni-e-insubria/Veterinari-in-Ticino-tra-costi-liberi-e-poche-regole--3777847.html
Wau-Miau: https://www.wau-miau.ch
Animalia: https://animalia.ch
Epona: https://epona.ch
La Mobiliare – Assicurazione animali: https://www.mobiliare.ch
Italia, osteopatia nel SSN: cosa insegna il modello svizzero delle assicurazioni complementari
31 Maggio 2026
Alex Ghibellini - Wealth Planner
Con il decreto che completa il percorso di riconoscimento dell’osteopatia come professione sanitaria, l’Italia chiude una lunga fase di transizione normativa e apre una nuova stagione per professionisti e pazienti. La norma disciplina il riconoscimento dei titoli pregressi e dell’esperienza professionale maturata prima dell’istituzione della laurea abilitante, completando il quadro previsto dalla Legge 3 del 2018.
Per gli osteopati significa l’ingresso in un sistema regolato da percorsi universitari, requisiti professionali definiti e controlli istituzionali. Per i pazienti significa poter contare su criteri formativi uniformi e maggiori garanzie sulla qualificazione degli operatori. Il riconoscimento non comporta però automaticamente una diffusione delle prestazioni osteopatiche all’interno del Servizio sanitario nazionale. La normativa definisce la professione e ne legittima il ruolo nel sistema sanitario, ma saranno le future scelte organizzative e finanziarie a determinarne il concreto utilizzo.
Per capire quali potrebbero essere gli sviluppi futuri è utile osservare quanto accaduto in Svizzera.
Anche la Confederazione Elvetica riconosce l’osteopatia come professione sanitaria regolamentata. La differenza è che, oltre alla normativa pubblica, esiste un secondo livello di regolazione esercitato dalle assicurazioni complementari. Molte prestazioni osteopatiche vengono infatti rimborsate soltanto se il professionista soddisfa requisiti stabiliti o riconosciuti da organismi come RME/EMR e ASCA, utilizzati dagli assicuratori per verificare formazione, aggiornamento professionale e qualità delle prestazioni. In questo sistema il rimborso diventa un potente strumento di selezione. Un professionista può essere legalmente autorizzato a esercitare, ma se non soddisfa i criteri richiesti dagli assicuratori rischia di essere escluso dalla parte economicamente più rilevante del mercato. Per il paziente, invece, la mancata copertura assicurativa significa sostenere integralmente il costo della prestazione.
Di fatto, in Svizzera gli standard professionali vengono determinati non solo dalla legge, ma anche dalle condizioni richieste per ottenere il rimborso. L’Italia segue oggi una strada diversa, fondata principalmente sulla regolazione pubblica attraverso Stato, università e ordini professionali. Tuttavia, qualora fondi sanitari integrativi, welfare aziendale e assicurazioni private dovessero assumere un ruolo crescente nel rimborso delle prestazioni osteopatiche, potrebbero emergere dinamiche analoghe a quelle osservate oltreconfine.
La nuova normativa italiana rappresenta quindi un punto di arrivo sotto il profilo giuridico, ma probabilmente solo un punto di partenza sotto il profilo economico e organizzativo. L’esperienza svizzera dimostra infatti che il riconoscimento della professione è soltanto il primo passo; il vero assetto del mercato si definisce quando entrano in gioco i soggetti che finanziano le cure e stabiliscono le condizioni per il loro rimborso.
In Sicilia danni per oltre un miliardo? Ah… come ci dispiace, ma purtroppo le assicurazioni stipulate non coprono le mareggiate…
Il ciclone se n’è andato, lasciandosi dietro un silenzio rotto solo dal fragore del mare, come se non avesse ancora sfogato tutta la sua rabbia.
E in questo silenzio postumo, in Sicilia, comincia la conta. Non solo quella ufficiale, che già strabilia per le cifre – un miliardo, dicono, come se enumerare zero dopo zero potesse restituire il peso di un futuro crollato – ma un’altra conta, più…
Unipol Assicurazioni S.p.A. (UFGSY) Q3 2025 Earnings Name Transcript
Operator
Good afternoon. That is the Refrain Name convention operator. Welcome, and thanks for becoming a member of the Unipol Consolidated Outcomes at September 30, 2025 Convention Name. [Operator Instructions] At the moment, I wish to flip the convention over to Mr. Matteo Laterza, CEO of Unipol. Please go forward, sir.
Matteo LaterzaCEO & Director
Good morning to everybody. Thanks for taking…
Novembre porta cambiamenti nel fronte dei costi e e delle nuove tutele per i consumatori
Nuovi aumenti per assicurazioni auto e abbonamenti digitali, controlli più severi su prestiti e tutele rafforzate per i consumatori: tutte le novità in vigore da novembre.
Novembre porta cambiamenti finanziari per i consumatori
Con l’inizio di novembre entrano in vigore diverse disposizioni destinate ad avere effetti concreti per molte famiglie. Oltre all’aumento dei costi in alcuni settori, si…