La norma che stabilisce la necessità di un'autorizzazione da parte dell'autorità ecclesiastica per l'ispezione di un luogo di culto da parte delle forze di polizia italiane si trova nell'articolo 5, comma 2, dell'Accordo di Villa Madama, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense.
L'articolo 5 stabilisce che:
gli edifici aperti al culto pubblico della chiesa, nonché le loro pertinenze, non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorità della chiesa
salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare negli edifici di cui al comma 1 per l'esercizio delle sue funzioni, senza averne dato previo avviso e preso accordi con il ministro della chiesa responsabile dell'edificio.
In pratica, questo significa che, se non ci sono circostanze di "urgente necessità" (come, ad esempio, un incendio o un reato in flagranza), le autorità di polizia devono informare e accordarsi preventivamente con il ministro di culto responsabile prima di poter accedere e svolgere le proprie funzioni all'interno di un luogo di culto.
Questa disposizione è, di fatto, una garanzia A TUTELA DEI REATI compiuti all'interno di un luogo spazio di culto, in linea con i principi di intoccabilità della chiesa pretesi in una Costituzione italiana che mette una setta religiosa al di sopra dei diritti di un comune cittadino.
La possibilità di occultare prove e l'incompatibilità tra l'indagine di un reato sono evidenti. La norma non è neutra, non è un semplice bilanciamento di diritti; offre una particolare immunità ai luoghi di culto e, di conseguenza, a chi li gestisce.
Alla base di questa concessione c'è una presunzione infondata e pericolosa: che un uomo di chiesa non possa commettere reati.
La legge deve basarsi su principi di uguaglianza e sulla consapevolezza che qualsiasi individuo, indipendentemente dalla sua posizione, è potenzialmente in grado di commettere un reato. La norma, invece, deroga a questo principio fondamentale, creando una de facto "zona franca" che privilegia un'istituzione a scapito della giustizia e della sicurezza dei cittadini.
La legge deve trattare tutti allo stesso modo. L'idea che un luogo, per la sua funzione religiosa, possa godere di una protezione speciale, trasformandosi in una "zona franca" dove le indagini sono più difficili, è in palese contrasto con l'articolo 3 della Costituzione italiana. Questa disparità di trattamento crea un'ingiustizia di fondo, dove i diritti di chi è stato vittima di un reato vengono di fatto sminuiti a favore di un'immunità istituzionale.
L'articolo 5, comma 2, degli Accordi di Villa Madama prevede che la forza pubblica debba dare "previo avviso" e "prendere accordi" con il ministro di culto responsabile, "salvi i casi di urgente necessità". Questo intervallo di tempo tra l'avviso e l'effettivo ingresso, che è solo in teoria, permette l'occultamento di prove, anche in presenza di urgente necessità, come dimostra il caso legato all'omicidio di Elisa Claps.
Da una prospettiva criminologica e investigativa, la celerità dell'intervento è un fattore critico per l'efficacia delle indagini: ogni ritardo può compromettere la catena di custodia delle prove, l'integrità della scena del crimine e la possibilità di raccogliere testimonianze fresche.
Per chi si occupa di indagini, il tempo è il fattore più critico. Ogni ritardo, ogni ostacolo burocratico, ogni necessità di "accordo" è un nemico della verità. L'avviso preventivo, in quest'ottica, non è un atto di cortesia, ma un'intrusione procedurale che rallenta l'azione e mette a rischio il successo dell'operazione.
Un'autorità di polizia che deve attendere l'autorizzazione o l'accordo per un'indagine ordinaria (pure non urgente) su un reato commesso in un luogo di culto, di fatto, si trova in una posizione di svantaggio operativo rispetto a un'indagine in un luogo non protetto da simili accordi.
La legge italiana, ERRONEAMENTE, si basa sulla presunzione di buona fede dell'autorità ecclesiastica, questione del tutto assurda perché il clero religioso è composto da uomini, non da entità perfette.
La "scappatoia" dell'avviso preventivo si giustifica con l'idea assurda che un ministro di culto non abbia interesse a favorire l'occultamento di un reato, ma sappiamo dai numerosi casi di pedofilia che persino un Papa è in grado di ostacolare le indagini e insabbiare i reati commessi dai membri dell'istituzione religiosa.
Come la storia e la cronaca hanno mostrato, un uomo religioso non è una garanzia assoluta di onestà e può mentire anche ad un interrogatorio, in qualsiasi fase di un indagine, anche in un Tribunale, anche quando colto in flagranza di reato, a bordo di un auto parcheggiata mentre stupra una ragazzina con la connivenza dei genitori della minore.
Il principio di "urgente necessità" è una farsa, che non bilancia affatto questo rischio: anche quando la polizia ha il fondato sospetto che un ritardo possa compromettere l'indagine, può invocare l'urgenza, ma non può procedere all'ingresso immediato.
La sfida, in questi casi, diventa entrare nel luogo di culto senza chiedere il permesso all'autorità ecclesiastica; una sfida a cui nessuna autorità giudiziaria italiana ha mai aderito.
Investigare in un luogo in cui si presume sia avvenuto un reato non è assolutamente in contrasto con la libertà di culto, ma riflette il principio di uguaglianza di tutti gli uomini e le donne davanti alla legge.
La libertà di culto religioso non un diritto fondamentale: nessuna persona muore senza partecipare ad un rito religioso in un luogo di culto, mentre è possibile essere uccisi e nascosti in una chiesa per molti anni, perché lo Stato Italiano rispetta norme sbagliate: tratta una confessione religiosa come se fosse al di sopra dei diritti umani universali, al di sopra della tutela dell'integrità di un comune cittadino.
Nessun diritto può essere esercitato in modo da ledere i diritti altrui o da violare la legge.
L'indagine di un reato è una funzione essenziale dello Stato per garantire la sicurezza e la giustizia per tutti i cittadini.
La libertà di culto dovrebbe garantire il diritto di pregare, di riunirsi, di professare la propria fede e non garantire, come ripetutamente accade in Italia, una protezione speciale per chi commette reati ed è nelle simpatie del clero religioso.
La norma concordataria non riconosce affatto l'urgenza dell'indagine, ma tutelare l'immunità del luogo e l'immunità della chiesa, chiedendo che l'indagine sia condotta nel modo più superficiale possibile, o proprio non condotta, come è accaduto nel caso Elisa Claps.
La dottrina e la giurisprudenza con la scusa stupida della libertà di culto, hanno volutamente costruito un alibi perfetto per l'impunità, conoscendo pienamente i potenziali rischi operativi e le questioni etiche e giuridiche che la norma solleva.
Dal punto di vista strettamente investigativo, l'avviso preventivo è solo un ostacolo, mentre dal punto di vista dei diritti, l'idea di una "zona franca" per i reati è in totale contrasto con il principio di uguaglianza di fronte alla legge.
È importante imparare a capire, da subito, che riportare informazioni senza applicare uno spirito critico compromette in maniera pericolosa la vita di qualcuno; sostenere che sia un diritto fondamentale il culto, mette costantemente in pericolo ancora donne come Elisa Claps.
Daniele Restivo ha sfruttato consapevolmente la complicità del clero cattolico per aggredire Elisa Claps e nasconderne il corpo nel luogo di culto in cui l'ha uccisa.
La magistratura italiana ha sempre saputo che il corpo di Elisa era lì, e ha ordinato spudoratamente indagini non approfondite.
Sono stati degli operai a ritrovare il corpo di Elisa dopo anni, tempo in cui Restivo ha potuto liberamente uccidere altre donne.